Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4171 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 09/02/2022), n.4171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10433-2020 proposto da:

S.D., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMANUELA FERRELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3410/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositato il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 12.11.19 il tribunale di Velletri, all’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha negato la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell’assegno ordinario di invalidità ed ha condannato l’assistito al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il giudice ha ritenuto che l’assistito non avesse diritto all’esenzione delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., in quando titolare di reddito superiore al limite di legge, esclusa l’elevazione di questo per i familiari a carico in quanto prevista per il processo penale e non anche per quello civile. Avverso tale decreto ricorre l’assistito con un motivo (che deduce violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.); l’INPS è rimasto intimato.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22345 del 30/11/2016) ha già ritenuto che l’art. 152 disp. att. c.p.c., è stato radicalmente trasformato alla stregua del canone oggettivo consistente nella capacità reddituale dell’assistibile.

In particolare, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003, ha sancito che: “Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., comma 1, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77”.

Il rinvio operato dalla norma e’, dunque, alla legge sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi sia civili che penali.

Il citato t.u., art. 76, comma 1, – che indica la soglia del reddito – è stato, nel tempo, aggiornato da numerosi decreti ministeriali.

Inoltre, va considerato che l’art. 76, comma 2, pure richiamato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003, prevede che: “Salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 92, sancisce che “i limiti di reddito indicati dall’art. 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”. Così, qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari, la soglia reddituale complessiva di accesso resta individuata nella somma dei singoli redditi dei conviventi, compreso l’istante, ma i limiti di reddito sono elevati nella misura indicata nel citato D.P.R., art. 92, per ognuno dei familiari conviventi (cfr., per il principio affermato in materia di gratuito patrocinio, Cass. 11 giugno 2012, n. 9473).

Nella fattispecie in esame dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 152 c.p.c., si evince che l’assistita aveva due figli minori conviventi privi di reddito, sicché il tetto massimo cui fare riferimento andava aumentato come sopra detto, con la conseguenza – in giudizio non controversa – che operati i detti aumenti il reddito dichiarato dalla ricorrente era inferiore al tetto massimo per l’esonero.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato nel capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite dell’ATP.

Spese del presente giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il capo relativo alle spese del decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese di lite dell’ATP.

condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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