Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41706 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 27/12/2021), n.41706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10445/2020 R.G. proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5026/19,

depositata il 13 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 13 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame interposto da M.R., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza emessa l’8 gennaio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

Premesso che a sostegno della domanda l’appellante aveva allegato si essersi allontanato dal Paese di origine a seguito di un grave sinistro stradale da lui causato, che aveva provocato la morte di due persone, la Corte ha rilevato che le censure proposte con l’atto di appello non si confrontavano con i rilievi critici sollevati dalla Commissione territoriale e dall’ordinanza di primo grado, confermando l’inattendibilità della narrazione e ritenendo generici anche i riferimenti alle vicende affrontate dall’appellante nel periodo in cui aveva soggiornato in Libia. Quanto alla situazione esistente nel Paese di origine, dato atto della mancata allegazione di collegamenti con la vicenda narrata e di particolari riguardanti la regione di provenienza, ha richiamato informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali ha desunto che, nonostante la gravità dei problemi economici e politici che affliggono il Bangladesh, la frequenza degli attentati terroristici, gli arresti in danno di oppositori politici ed altre violazioni di diritti umani, tale Paese non può considerarsi fuori controllo ed in preda ad una violenza generalizzata talmente grave da mettere in pericolo la popolazione civile. Ha ritenuto infine insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, osservando che, in contrasto con l’allegato svolgimento di due attività lavorative, l’appellante aveva proposto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando di essere titolare di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 500,00. Ha aggiunto che l’integrazione sociale non risulta di per sé sufficiente ai fini dell’applicazione della misura in questione, in assenza di un contesto sociale, politico o ambientale del Paese di origine idoneo a determinare un’effettiva compromissione dei diritti fondamentali.

2. Avverso la predetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), censurando la sentenza impugnata per aver rigettato le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria in virtù della mera inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate, senza verificare la sussistenza di una situazione d’instabilità ed insicurezza diffusa e di una condizione di vulnerabilità personale, attraverso l’acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione generale del suo Paese di origine.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 32, comma 3, e dell’art. 8 della CEDU, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver immotivatamente escluso che in Bangladesh sussistesse una situazione di violenza generalizzata, senza procedere ad approfondimenti istruttori officiosi. Aggiunge che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale e ad affermare l’insufficienza del livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, senza procedere ad una comparazione con la situazione in cui egli versava prima dell’espatrio, anche mediante il ricorso al fatto notorio ed alle massime di esperienza.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni parzialmente sovrapponibili, sono infondati.

Correttamente, nel valutare la vicenda personale allegata a sostegno della domanda, la Corte territoriale si è astenuta dal procedere all’acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione del Bangladesh, ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente, avendo ritenuto non pertinenti le censure da quest’ultimo sollevate avverso l’ordinanza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, ed avendone comunque confermato l’infondatezza anche nel merito, in virtù della rilevata genericità e contraddittorietà della narrazione. In tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925).

4.1. La ritenuta inattendibilità della vicenda personale risulta invece irrilevante ai fini dell’accertamento della fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., che, in quanto correlata alla provenienza del richiedente dall’area interessata dal conflitto armato da cui deriva la situazione di violenza indiscriminata che costituisce fonte della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona prospettata a sostegno della domanda, può essere ritenuta insussistente soltanto nel caso in cui i dubbi sollevati in ordine alla credibilità delle dichiarazioni da lui rese riguardino proprio questo profilo (cfr. Cass., Sez. I, 6/07/2020, n. 13940; 24/05/2019, n. 14283). Nella specie, tuttavia, la configurabilità della predetta situazione è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata in virtù del richiamo d’informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali la Corte territoriale ha desunto che in Bangladesh, pur registrandosi attentati terroristici e violazioni dei diritti umani, non è in atto un conflitto armato tale da comportare la sottrazione del territorio o di parte di esso al controllo delle autorità statali e la diffusione di un clima di violenza generalizzata, idoneo a mettere in pericolo la vita o l’incolumità personale della popolazione civile. Nel censurare tale apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare fonti d’informazione diverse o più aggiornate di quelle utilizzate dalla Corte d’appello, né lacune argomentative o incongruenze della motivazione, talmente gravi da impedire la ricostruzione del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad insistere sulla propria tesi difensiva, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547).

4.2. La mera esistenza di una situazione d’insicurezza o d’instabilità politico-sociale non giustifica di per sé il riconoscimento né della protezione sussidiaria, ai fini della quale del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), richiede uno stato di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato, né di quella umanitaria, la quale presuppone la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti fondamentali: sebbene tale privazione possa dipendere anche da fattori correlati alla situazione politica, economica o sociale del paese di origine, l’allegazione di tali fattori non risulta sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda, in difetto dell’attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria; diversamente, infatti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il paradigma normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304). Ciò comporta, sotto il profilo processuale, la necessità che la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sia sorretta dall’indicazione di circostanze di fatto, riguardanti la vita personale e familiare del richiedente, tali da indurre a ritenere, anche alla luce della situazione politica, economica e sociale esistente nel paese di origine, che il rimpatrio potrebbe pregiudicare la titolarità o l’esercizio di diritti fondamentali: trattandosi di fatti costitutivi del diritto alla protezione, la relativa allegazione spetta al richiedente, in qualità di attore, non potendo l’individuazione degli stessi costituire oggetto di indagini esplorative affidate al giudice, il cui dovere di cooperazione istruttoria officiosa opera esclusivamente sul versante della prova dei fatti che giustificano la protezione, presupponendo pertanto che il richiedente abbia assolto l’onere posto a suo carico (cfr. Cass., Sez. 2/07/2020, n. 13573; 29/10/2018, n. 27336). L’inadempimento di tale onere comporta a sua volta l’irrilevanza dell’eventuale allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo: presi isolatamente, infatti, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano di per sé i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina l’applicazione della misura in questione (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che l’inattendibilità della vicenda personale riferita dal ricorrente escludeva la configurabilità di una condizione di vulnerabilità personale, non desumibile neppure da altre circostanze di fatto dedotte a sostegno della domanda, ha ritenuto insussistente il diritto alla protezione, considerando insufficiente, a tal fine, il livello d’integrazione economico-sociale asseritamente raggiunto dal ricorrente in Italia, per effetto dello svolgimento di attività lavorativa retribuita.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dello intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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