Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41704 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14908-2019 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTA MARIA

MAURO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da S.L. avverso il provvedimento della domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.L., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con atto notificato alla parte intimata in data 9.10.2020 il ricorrente si è costituito con il ministero di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe assolto all’onere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, non avendo acquisito informazioni specifiche sul Paese di provenienza del richiedente asilo.

La censura è inammissibile, in quanto il decreto impugnato contiene l’indicazione delle fonti consultate dal Tribunale e riporta le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pagg. 4 e ss.). Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Nel caso di specie, il ricorrente non indica alcuna fonte alternativa, più aggiornata o più specifica, rispetto a quelle consultate dal Tribunale, ma si limita ad una censura generica, che si risolve nella richiesta di riesame della valutazione di fatto, preclusa in questa sede perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la sua integrazione socio-lavorativa in Italia.

La censura è fondata.

Il decreto impugnato esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando, in capo al ricorrente, alcun profilo di vulnerabilità, nonostante il fatto -confermato anche dal provvedimento impugnato: cfr. pag. 7- che egli avesse documentato un contratto di lavoro a tempo determinato con durata biennale, ancora in corso di validità al momento della decisione (il contratto, infatti, decorre da settembre 2018 -cfr. pag. 7 del decreto- ed il provvedimento impugnato è stato depositato il 10.4.2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio secondo cui “In base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021, Rv. 662246).

In tal modo, approfondendo i principi già espressi in precedenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684), questa Corte ha definitivamente chiarito che, in tema di protezione umanitaria, il giudice di merito è chiamato a svolgere un apprezzamento di carattere comparativo tra le condizioni di vita godute dal richiedente asilo, in Italia ed in patria, nell’ambito del quale i profili di integrazione sociale e lavorativa conseguiti in Italia svolgono un ruolo decisivo, poiché anche in funzione di essi va, in concreto, determinata la soglia minima di deprivazione dei diritti fondamentali dell’individuo da ritenere apprezzabile ai fini della concessione della tutela di cui si discute.

Tanto più è rilevante, dunque, l’integrazione conseguita in Italia, tanto meno è necessario valutare il rischio di lesione dei diritti inalienabili dell’individuo in caso di rimpatrio, poiché -in presenza di seri indici di integrazione del richiedente asilo nel Paese di arrivo – l’allontanamento forzato dal luogo in cui egli si è costruito una nuova prospettiva di vita costituisce già di per sé una rilevante deprivazione dei suoi diritti fondamentali, idonea a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale di Lecce, nel caso di specie, ha totalmente omesso di svolgere la valutazione nei termini suindicati, negando, di fatto, qualsiasi rilevanza al profilo di integrazione lavorativa pur dedotto e documentato dal richiedente asilo. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, è da considerare. -sotto questo aspetto- meramente apparente, e come tale non idoneo ad integrare la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il vizio di omessa, o apparente, motivazione della sentenza ricorre, infatti, ogni qualvolta il giudice di merito trascuri di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità intrinseca del suo ragionamento (Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793).

In definitiva, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo, nei sensi di cui in motivazione. Il provvedimento impugnato va di conseguenza cassato, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa il provvedimento impugnato, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA