Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41702 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 545/2021 rg proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo

studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), Questore Provincia Torino;

– intimato –

avverso decreto del Giudice di Pace di TORINO depositato il

17/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. H.A. (n. in Tunisia il 2.5.1992) propone cinque motivi di ricorso per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale il giudice di pace di Torino, su richiesta della Questura, ha disposto la proroga, per trenta giorni, del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino “(OMISSIS)”.

Dopo aver sentito il ricorrente in data 17.7.20, assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete, il giudice di pace disponeva la proroga osservando che dovevano ritenersi fondate le richiamate motivazioni della Questura “alla luce della richiesta di identificazione inoltrata il 6.7.20 alla Rappresentanza Diplomatica di Tunisia dalla “PA”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle parti intimate Ministero degli Interni e Questura di Torino.

p. 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, art. 13 Cost., e 5CEDU, nonché omessa pronuncia sulla relativa eccezione (art. 112 c.p.c.).

Per avere il Giudice di Pace disposto la proroga del trattenimento senza considerare che quest’ultimo era illegittimo perché eseguito dal 18 giugno al 3 luglio 2020 (dopo che il richiedente era stato salvato in mare da una nave della Marina e portato il 16.6.20 sul suolo italiano) per un titolo (quarantenà precauzionale Covid-19 D.L. n. 19 del 2020, ex art. 1 ed D.L. n. 33 del 2020, art. 1 comma 7) illegittimo perché: – comportante una limitazione della libertà personale (nella specie il prevenuto era stato costretto a soggiornare per quattordici giorni in un hotel di Trapani sotto vigilanza armata interna ed esterna all’edificio) in assenza di previsione di legge, bensì in forza di un mero provvedimento amministrativo non individualizzato dell’Autorità sanitaria ed emesso nei confronti di soggetti identificati tramite D.P.C.M. ed ordinanze ministeriali; – non sottoposto a controllo né a ricorribilità in sede giudiziale.

In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza.

p. 2.2 Con il terzo e quarto motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 10, 13, 14 p. 4 Dir.2008/115/CE, art. 111 Cost., nonché omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Per avere il Giudice di Pace disposto il trattenimento nonostante la nullità del provvedimento di espulsione (decreto Prefetto di Trapani 3.7.20, all.sub n. 2 al ricorso) sul quale il trattenimento stesso si basava, in quanto emesso sull’erroneo presupposto fattuale che il prevenuto fosse entrato in Italia violando i controlli di frontiera (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a)), mentre egli era stato invece sottoposto a controllo di ingresso e temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. b)), non venendo immediatamente respinto (dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento) proprio perché trattenuto per il suddetto, illegittimo, titolo di quarantena sanitaria.

In ogni caso, il Giudice di Pace nulla aveva pronunciato sulla relativa eccezione, dedotta nella memoria difensiva richiamata a verbale di udienza.

p. 2.3 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la nullità del decreto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per motivazione apparente, avendo il Giudice di Pace disposto la proroga con una motivazione di stile e di mero rinvio alle motivazioni addotte dalla richiedente Questura di Torino circa la pendenza della procedura di identificazione, ma senza farsi carico di argomentare sui presupposti D.Lgs. n. 286 del 1998, ex artt. 13 e 14 e sulle eccezioni difensive.

p. 5. Sono fondati, con assorbimento di ogni altra doglianza, il terzo ed il quarto motivo (p. 2.2).

Nel corso dell’udienza avanti al Giudice di Pace, il ricorrente aveva espressamente richiamato i motivi di opposizione alla proroga del trattenimento dedotti nella memoria difensiva contestualmente depositata.

In questa memoria (allegata al ricorso per cassazione ed in questo anche trascritta nella parte di rilevanza) si era, tra il resto, eccepita l’illegittimità del decreto di espulsione, perché emesso su presupposti fattuali non rispondenti alla realtà ed estranei all’ipotesi normativa in esso richiamata.

Più in particolare, si lamentava il fatto che nel decreto espulsivo si richiamasse l’ingresso nel territorio dello Stato con elusione dei controlli di frontiera (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 lett. a)), e ciò sull’erroneo presupposto che vi fosse stato sbarco clandestino a Pantelleria.

Diversamente da questo assunto, il prevenuto non era entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (ai quali si era invece sottoposto), atteso che egli era giunto nel territorio nazionale (mem. cit.): “Il 18 giugno 2020 quando lo stesso, insieme ad alcuni connazionali, veniva tratto in salvo nel corso di un’operazione di soccorso navale, a seguito della quale gli stessi venivano fatti sbarcare sull’isola di Pantelleria. Lo stesso ricorrente, in sede di udienza di convalida dinanzi al giudice di pace di Torino, dichiarava: sono arrivato con una barca e sono stato soccorso da una nave italiana. Allo sbarco c’erano dei poliziottì (…). All’atto dello sbarco le autorità di pubblica sicurezza procedevano all’identificazione ed al fotosegnalamento del ricorrente e degli altri migranti, come risulta dal relativo foglio-notizie compilato dai Carabinieri della stazione di Pantelleria il 18 giugno 2020 (documento nella disponibilità della controparte ed esibito in sede di udienza di convalida del trattenimento)”.

Questa situazione, a detta del ricorrente, non legittimava l’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. a) cit., vertendosi piuttosto di un caso di temporanea ammissione nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, e di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera D.Lgs. n. 286 del 1998. ex art. 10, comma 2.

In definitiva, il ricorrente aveva dedotto avanti al Giudice di Pace:

in fatto, una diversa ricostruzione delle concrete modalità di ingresso nello Stato;

in diritto, l’estraneità di queste modalità all’ipotesi normativa invece dedotta nel decreto di espulsione.

Orbene, nel provvedimento qui impugnato il Giudice di Pace richiamandosi puramente e semplicemente all’apodittica sussistenza dei presupposti della proroga, stante la pendenza della procedura diplomatica di identificazione (come su riportato) – ha completamente tralasciato di pronunciarsi sul punto, così da eventualmente rilevare una causa di manifesta illegittimità del decreto di espulsione posto a base del trattenimento.

Soprattutto, è mancato qualsiasi riscontro in ordine alle modalità di ingresso del ricorrente nello Stato, là dove questi assumeva di essere stato soccorso in mare e di essere quindi stato sottoposto ai controlli di frontiera una volta accompagnato dai soccorritori a Pantelleria, il tutto come da annotazione dei Carabinieri in atti, che non risulta in alcun modo considerata dal Giudice di Pace.

L’omessa valutazione di questi elementi fattuali ha conseguentemente impedito al Giudice di Pace di verificare la fondatezza dei risvolti giuridici di un motivo di opposizione alla proroga che assumeva la veste di vera e propria eccezione impeditiva e, segnatamente, di riscontrare la effettiva rispondenza-non rispondenza della fattispecie concreta a quella posta normativamente a base dell’espulsione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 lett. a).

Ed è ancora la totale pretermissione degli stessi elementi (così come evincibile dalla motivazione del provvedimento) a non consentire di individuare nella decisione impugnata un contenuto pratico e sostanziale di rigetto implicito dell’eccezione stessa.

Tutto ciò ha quindi concretato l’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione insuscettibile di venire ovviata nella presente sede di legittimità proprio perché il suo superamento implicherebbe una determinata, ed in ipotesi alternativa, ricostruzione fattuale della vicenda che solo il giudice del merito poteva e doveva compiere.

Ne segue, in accoglimento dei motivi in esame, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della PA intimata in ragione di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa senza rinvio il decreto del Giudice di Pace impugnato; pone le spese di lite a carico della PA intimata, liquidate in Euro 2100,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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