Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41701 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 541/2021 proposto da:

Y.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di

Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno ((OMISSIS)), Questore Provincia Torino;

– intimato –

nonché da

Y.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale

Strozzi, 31 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Veglio Maurizio di

Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno ((OMISSIS)), Questore Provincia Torino;

– intimato –

Rispettivamente avverso i decreti del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositati il 10/08/2020 ed il 7/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2021 dal Consigliere STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1.1 Con un primo ricorso (principale) Y.S. (n. in (OMISSIS)) propone sei motivi per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale il Giudice di Pace di Torino, su richiesta della Questura di Torino, ha prorogato di ulteriori trenta giorni il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino “(OMISSIS)”, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5.

Il giudice di pace disponeva la proroga di trattenimento dopo aver sentito il ricorrente, assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete; nel corso dell’audizione (ud.10.8.20) veniva dalla PA riferito che il ricorrente aveva subito la revoca di protezione per motivi umanitari ed il ritiro del permesso di soggiorno; due sue successive domande di protezione internazionale gli erano poi state rigettate dalla Commissione Territoriale di Ancona (rispettivamente il 1.2.19 ed il 9.6.20), senza impugnazione.

p. 1.2 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, dal momento che il Giudice di Pace non aveva rilevato l’illegittimità della proroga basata su un provvedimento di trattenimento a sua volta illegittimo, perché adottato (il 13.7.20, su decreto di espulsione del 29.10.18) in pendenza del termine di impugnazione (con scadenza il 12.8.20) del provvedimento della Commissione Territoriale di Ancona (notificatogli lo stesso 13.7.20) di rigetto della domanda di protezione internazionale, a nulla rilevando che questa impugnazione non fosse poi stata presentata.

p. 1.3 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, si deduce rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, dal momento che non vi era stata pronuncia sull’eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, essendo nella specie competente, ex art. 6 cit., il Tribunale di Torino quale giudice della convalida e della proroga del trattenimento di soggetto che, come il ricorrente, doveva a tutti gli effetti considerarsi “richiedente la protezione internazionale”, stante la pendenza del suddetto termine di impugnazione del diniego.

p. 1.4 Con il quarto e quinto motivo di ricorso si lamenta rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5 bis, 15 p. 4. Dir. 2008/115/CE, per avere il Giudice di Pace disposto la proroga senza considerare che quest’ultima, come il trattenimento in sé, erano illegittimi per la mancanza nella specie (come evidenziato nella memoria di udienza) di circostanze concrete attestanti la ragionevole prospettiva di allontanamento ed esecuzione del rimpatrio (art. 14, comma 5 cit.). Il ricorrente era stato trattenuto per tre volte in diversi CPR nell’ultimo anno e mezzo, ed un precedente tentativo di rimpatrio era fallito a seguito del suo respingimento in Marocco, il che attestava l’impossibilità di eseguire l’allontanamento.

In ogni caso, il Giudice di Pace aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione (art. 112 c.p.c.).

p. 1.5 Con il sesto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del provvedimento di proroga del trattenimento, in quanto redatto su modulo prestampato, con formula di stile e senza alcuna motivazione sulla effettiva sussistenza delle condizioni di legge. La motivazione, del tutto assente nel provvedimento apposto in calce al verbale di audizione, lo era al contempo anche nel successivo provvedimento allegato (in relazione al quale, peraltro, la potestà decisoria del Giudice di Pace doveva ritenersi ormai esaurita) in quanto apoditticamente basato sulla sussistenza dei presupposti del trattenimento.

p. 2.1 Con un secondo ricorso (incidentale) il medesimo Y.S. propone tre motivi per la cassazione dell’ulteriore decreto indicato in epigrafe, con il quale il Giudice di Pace di Torino, su richiesta di (seconda) proroga della Questura di Torino, ha prorogato di altri trenta giorni il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino “(OMISSIS)”, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5.

Dopo aver sentito il ricorrente, assistito dal difensore e con l’intervento dell’interprete (ud. 7.9.20) il giudice di pace disponeva la proroga del trattenimento, osservando che dovevano ritenersi fondate le motivazioni dedotte dalla Questura, da integralmente richiamarsi unitamente al verbale di audizione. Verbale dal quale risultava che il 28.7.20 era stata inviata richiesta di audizione per l’identificazione alla competente Direzione del Ministero dell’Interno, ancora in attesa di riscontro; ed inoltre che il ricorrente aveva presentato una reiterata domanda di protezione internazionale la cui inammissibilità era stata dalla Commissione Territoriale motivata per la mancanza di nuove ragioni rispetto alla precedente istanzà che aveva avuto esito negativo (come riferito dal difensore).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate Ministero degli Interni e Questura di Torino.

p. 2.2 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, nonché nullità del provvedimento per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.). Per avere il Giudice di Pace disposto la ulteriore proroga del trattenimento nonostante il dedotto difetto del requisito legale (art. 14, comma 5 cit.) costituito dalla sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” ovvero dalla necessità “di organizzare le operazioni di rimpatrio”; né il Giudice di Pace si era espressamente pronunciato sull’eccezione relativa, così come opposta nella memoria difensiva nella quale si era fatto presente che nessun esito aveva avuto la richiesta 28.7.20 della Questura di Torino di audizione ministeriale per l’identificazione, il che di per sé escludeva la suddetta sussistenza di elementi “concreti” di identificazione (comunque non specificati dal Giudice di Pace).

p. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del decreto del Giudice di Pace perché del tutto silente sulle eccezioni difensive e comunque recante una motivazione meramente apparente e “di stile” del seguente tenore testuale: “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierna”.

p. 3. E’ fondato, con assorbimento di ogni ulteriore censura tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, il primo motivo del ricorso principale (p. 1.2).

Con il decreto 10.8.20 il Giudice di Pace ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento del ricorrente, dopo aver dato atto del precedente decreto di convalida dell’originario trattenimento 15.7.20, e dopo aver ritenuto la fondatezza “delle motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano unitamente al verbale di udienza odierno”.

Nel verbale così richiamato si dava atto delle seguenti circostanze rilevanti:

l’avvenuta notificazione al prevenuto, il 13.7.20, della decisione di inammissibilità, da parte della Commissione Territoriale di Ancona, dell’istanza da lui proposta per la protezione internazionale;

l’integrale richiamo alla memoria difensiva ed alla documentazione contestualmente depositata, recante tra il resto l’eccezione di inespellibilità per pendenza del termine di impugnazione di quest’ultima decisione;

il mancato esperimento, alla data di udienza, di tale impugnazione.

Dunque, il ricorrente aveva:

in diritto, invocato il presupposto di inespellibilità in pendenza del termine di impugnazione della domanda di protezione internazionale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in base al quale l’obbligo di lasciare il territorio nazionale (salvo il sopravvenuto rilascio di permesso di soggiorno) decorre dalla scadenza del termine per l’impugnazione; la previsione normativa in esame era stata dal ricorrente invocata con specifico riguardo alla sua applicabilità nell’ipotesi (qui ricorrente) di impugnazione di pronuncia di inammissibilità della Commissione Territoriale D.Lgs. n. cit., ex art. 29, comma 1, lett. b);

in fatto, ricostruito la propria situazione nel senso che egli, in Italia dal 2013, aveva dapprima ottenuto un provvedimento di protezione umanitaria poi revocato dalla Commissione Territoriale il 22.5.18, quindi proposto una domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile il 1.2.19, ed infine riproposto la domanda (dopo un primo provvedimento di espulsione rimasto ineseguito) poi dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale appunto con il citato provvedimento notificatogli il 13.7.20 (allegato al ricorso sub n. 5).

Ebbene, nel provvedimento qui impugnato nulla si argomenta sull’eccezione così opposta dal richiedente, il cui rigetto si pone in contrasto con la disciplina indicata.

Il richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, stabilisce infatti, quanto agli effetti della decisione di diniego della Commissione Territoriale sulla permanenza del richiedente nello Stato, che: “La decisione di cui al comma 1, lett. b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5, salvo gli effetti dell’art. 35-bis, commi 3 e 4”.

A nulla poteva rilevare, in rigetto dell’eccezione, la circostanza che, al momento della decisione sul primo trattenimento (fatta oggetto di altro ricorso per cassazione: n. 23128/20 rg) così come sulla sua proroga, l’impugnazione in questione non fosse stata ancora proposta (come fatto constare a verbale), dal momento che la disposizione è chiara nel subordinare l’allontanamento all’inutile spirare del termine di impugnazione e non al fatto che quest’ultima non sia (ancora) stata proposta al momento della decisione sul trattenimento.

L’illegittimità del provvedimento di trattenimento, ex art. 32, comma 4 cit., comportava dunque – per vincolo logico e giuridico di derivazione – l’illegittimità altresì delle richieste di proroga successivamente disposte, erroneamente non rilevata dal Giudice di Pace in entrambi i provvedimenti fatti oggetto dei due ricorsi per cassazione qui in esame.

Entrambi questi provvedimenti vanno quindi cassati senza rinvio. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale;

cassa senza rinvio entrambi i decreti di proroga del trattenimento rispettivamente impugnati con il ricorso principale e con quello incidentale;

pone le spese di lite a carico della PA intimata, liquidate in Euro 2100,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in Euro 1000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi quanto a ciascuna delle due fasi di merito avanti al Giudice di Pace; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA