Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4170 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4170 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

21 5G
13

contro

GIORDANO Pasquale;
– intimato —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sez. staccata di Salerno, n. 248/02/07, depositata il 20 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo

Data pubblicazione: 21/02/2014

Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento
dell’appello di Pasquale Giordano, gli è stato riconosciuto il diritto al
credito d’imposta previsto, per le nuove assunzioni di lavoratori, dall’art. 7

provveduto a recuperare in ragione del fatto che il lavoratore assunto aveva
età inferiore a 25 anni.
Il giudice d’appello ha ritenuto che non ostava alla fruizione del
beneficio il raggiungimento dell’età predetta durante lo svolgimento del
rapporto di lavoro, anche perché il Giordano aveva utilizzato il credito solo
dopo la maturazione del 25° anno.
2. Il contribuente non si è costituito.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione dell’art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e formula il
quesito “se, nel caso di un dipendente assunto prima del compimento del
25° anno di età, siano applicabili i benefici di cui all’art. L. 388/2000, pur se
con decorrenza dall’anno in cui è raggiunta l’età stabilita dalla norma (…), o
invece il beneficio spetti nella sola ipotesi in cui il dipendente all’atto
dell’assunzione abbia più di 25 anni, come imposto dal tenore letterale e
dalla finalità della disposizione”.
Il motivo è fondato.
L’art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, per quanto qui
interessa così dispone: “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; (…)”.
La formulazione della norma non pone problemi d’interpretazione,
univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell’agevolazione
è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al
momento dell’assunzione (cfr. Cass. n. 4412 del 2011).
Tale conclusione non solo è imposta dal chiaro tenore letterale della
norma – per la quale, trattandosi di disposizione che introduce
un’agevolazione fiscale, non è, di regola, consentita l’interpretazione
2

della legge 27 dicembre 2000, n. 388, credito che l’Ufficio aveva

: 5

estensiva -, ma è anche conforme alla complessiva ratio della disciplina
dettata dal citato art. 7 della legge n. 388 del 2000, il quale tende ad
incentivare le assunzioni a tempo indeterminato non di qualsiasi soggetto,
bensì di persone che si trovino in determinate condizioni di “svantaggio”,
richiedendosi anche, infatti, che il neoassunto non abbia svolto attività
lavorativa a tempo indeterminato da almeno due anni o sia portatore di

handicap (lettera b dello stesso comma 5): in tale finalità, quindi, si
anche raggiunto un’età non più giovanissima.
2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. Sussistono giusti motivi, in assenza di precedenti all’epoca di
proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente,
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

inquadra la previsione, certamente non irragionevole, che l’assunto abbia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA