Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4170 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25488-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIORGIO PAGLIANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIORGIO MOROTTI, MATTEO PANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2573/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2573/23/2018, depositata il 5.6.2018 non notificata, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello del Comune di Manerba del Garda su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu e Tasi per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 sul presupposto che l’immobile posseduto da S.L. non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell’esenzione.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.

Il Comune di Manerba del Garda si è costituito con controricorso.

Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. 201 del 2011, art. 13, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non essere stata riconosciuta l’esenzione sulla casa principale disgiuntamente ai coniugi.

Il motivo non è fondato.

E’ incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune e goda della esenzione prevista per la casa principale.

Il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (… J. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, così come modificato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dal 1 gennaio 2007 perchè possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. Si precisa nell’ultimo periodo del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (…) e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

L’interpretazione che di tale norma ne ha dato Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389 è la seguente ” in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari”. Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass.nr 15444/2017 e nr 13062/2017). Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Manerba del Garda mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in altro Comune ma aveva usufruito in tale Comune dell’agevolazione in materia di ICI. Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro800,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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