Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4170 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4223/2016 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CARBONE, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1595/1/2015 emessa il 13/01/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 07/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 13 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il ricorso proposto da C.M. per l’esecuzione in ottemperanza della sentenza n. 8/1/10 della CTR stessa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in punto spese del giudizio di ottemperanza ed afferma la conseguente nullità per tale ragione della sentenza impugnata.
La censura è fondata.
Nella sentenza impugnata la questione delle spese del giudizio di ottemperanza è infatti completamente omessa, così integrandosi la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendovi ragione per ritenere la sussistenza di una “motivazione implicita” (di compensazione delle spese) – come sostiene il patrocinio erariale – e peraltro dovendosi ribadire a fortiori il principio che “La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice” (Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014, Rv. 633341-01).
Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017