Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4170 del 16/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4223/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI CARBONE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/1/2015 emessa il 13/01/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il ricorso proposto da C.M. per l’esecuzione in ottemperanza della sentenza n. 8/1/10 della CTR stessa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in punto spese del giudizio di ottemperanza ed afferma la conseguente nullità per tale ragione della sentenza impugnata.

La censura è fondata.

Nella sentenza impugnata la questione delle spese del giudizio di ottemperanza è infatti completamente omessa, così integrandosi la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendovi ragione per ritenere la sussistenza di una “motivazione implicita” (di compensazione delle spese) – come sostiene il patrocinio erariale – e peraltro dovendosi ribadire a fortiori il principio che “La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice” (Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014, Rv. 633341-01).

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA