Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 417 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 13/01/2010), n.417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elett.te dom.to in Roma, alla via E. Q. Visconti,

presso lo studio dell’avv. Vincenzo Comi, rapp.to e difeso dall’avv.

SPALLA PIERO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 83/2007/23 depositata il

18/7/2007;

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 80/2007/13 depositata l’11/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da M.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Piacenza n. 41/02/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva irpef ed Irap 1999. Ricorre il M.. Nessuna attività è stata svolta dall’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’1/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta notificato alla Agenzia delle Entrate.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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