Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 417 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.11/01/2017),  n. 417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 9614 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), già AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA “(OMISSIS), in

persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore,

D.M. rappresentato e difeso, giusta procura in calce a

margine del ricorso, dall’avvocato Tiziana Odorico (C.F.:

DRCTZN64H69L483A);

– ricorrente –

nei confronti di:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL

CERTIFICATO N. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Rappresentante Generale per l’Italia, A.N.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avvocati Giuseppe M. Sacco (C.F.: SCCGPP59E08F839L) e

Alessandro Limatola (C.F.: LMTLSN70D20F839L);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n.

909/2013, depositata in data 8 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Tiziana Odorico, per l’azienda ricorrente;

l’avvocato Giuseppe M. Sacco, per la parte controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di un giudizio risarcitorio promosso nei suoi confronti dai congiunti di una paziente deceduta nel corso del suo ricovero, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “(OMISSIS) chiamò in causa, per essere garantita, la rappresentanza generale per l’Italia della compagnia Lloyd’s di Londra, con la quale aveva stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile.

La domanda di manleva fu rigettata dal Tribunale di Udine, in quanto la richiesta risarcitoria era stata avanzata in epoca successiva alla scadenza del termine di efficacia della polizza, contenente la clausola cd. claims made.

La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Azienda “(OMISSIS)” (oggi incorporata nell’Azienda sanitaria Universitaria integrata di (OMISSIS)), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la rappresentante generale degli assicuratori dei Lloyd’s di Londra assuntori del rischio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1917 c.c., ed omessa motivazione in relazione agli artt. 1.14 e 1.18 del contratto assicurativo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1895, 1917 e/o 1341 c.c., ed omessa motivazione in relazione all’art. 1341 c.c. e art. 1.18 del contratto assicurativo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

I due motivi del ricorso – connessi e quindi da esaminare congiuntamente – sono infondati.

I giudici del merito, nell’individuare l’oggetto del contratto di assicurazione, interpretando la clausola di cui all’art. 1.18 di esso anche in relazione alla precedente clausola di cui all’art. 1.14, hanno accertato in fatto che la garanzia assicurativa era prestata esclusivamente per i sinistri per i quali fosse stata avanzata dai danneggiati pretesa risarcitoria entro i termini di operatività della polizza (clausola cd. claims made).

L’operazione interpretativa risulta correttamente effettuata e sostenuta da adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria, e pertanto non è censurabile nella presente sede, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).

In diritto, poi, la valutazione della clausola in questione risulta effettuata in conformità ai principi indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui essa è valida, salvi i casi in cui si possa ritenere che in concreto sia diretta a soddisfare interessi non meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. e non ha natura vessatoria (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016, Rv. 639703: “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati – cd. clausola “claims made” mista o impura – non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata”).

Nella specie è certamente da escludere che possa ricorrere l’ipotesi della nullità della clausola per difetto di meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dalle parti.

La corte di appello si è espressa in proposito, valorizzando la condizione di favore per l’assicurato rappresentata dall’estensione della garanzia ai fatti dannosi verificatisi prima della conclusione del contratto (estensione possibile, a determinate condizioni, anche ai fatti avvenuti nel periodo di operatività della polizza e oggetto di richiesta risarcitoria nei 24 mesi successivi).

Il giudice di merito ha dunque di fatto condotto lo scrutinio in chiave di meritevolezza della disciplina pattizia che era chiamato ad applicare, ed il suo positivo apprezzamento, nella assoluta assenza di deduzioni volte ad evidenziarne l’irragionevolezza e l’arbitrarietà, è incensurabile in sede di legittimità.

Le censure avanzate da parte ricorrente devono pertanto ritenersi infondate.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’azienda ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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