Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 417 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 417 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

sui ricorso iscritto al n. 15020 del R.G. anno 2013
proposto da:

Rep.
Cdc 19.11.2013

Alì Mohamed domiciliato in ROMA, viale dell’Università 11 presso
l’avv. Emiliano Benzi con l’avv. Alessandra Ballerini del Foro di
Genova che lo rappresenta e difende per procura il calce al ricorso
ricorrente
contro
Ministro dell’Interno, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12

controricorrente –

avverso la sentenza n. 68 in data 30.05.2012 del GdP di ; udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c del 19.11.2013 dal Cons. Luigi
MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen. Dott. I.Zeno
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso, proponendo il rigetto del ricorso, sul rilievo : CHE il cittadino della Nigeria Mohamed Alì impugnò innanzi al Tribunale di Genova il diniego 15.11.2010
del Prefetto della Città al rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni
familiari ma il Tribunale, traendo valutazioni di elevata pericolosità dalle
condanne per furto in concorso e furto aggravato e dalla denunzia nel
2010 per rapina, respinse il reclamo ; La Corte di Genova con motivata
sentenza 30.3.2012 ha rigettato il reclamo dell’Alì argomentando del pari per la sussistenza di dette ragioni ostative; CHE per la cassazione di

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uti

Data pubblicazione: 10/01/2014

tale decisione Mohammed Alì ha proposto ricorso denunziando la violazione di legge e la sommarietà di argomentazioni vizianti la decisione
dell’appello; ha proposto controricorso la intimata Amministrazione
dell’Interno con il patrocinio Erariale;CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, posto che la Corte di merito, rettamente individuate le norme applicabili (quella della clausola di salvezza di cui all’art.
19 c. 2 d.lgs. 286/1998) e fatto omaggio al più recente indirizzo di questa Corte per il quale la valutazione di ostatività al rinnovo del permesso

deve essere correlata alla grave ed attuale pericolosità del richiedente
(Cass. 8795 e 19957 del 2011), ha mostrato piena consapevolezza del
limite del suo sindacato: CHE è stato affermato ed anche di recente ribadito (cfr. Cass. 20719 del 2011 – massima) che:
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all’art. 19,
secondo comma, lettera c) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se
ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, primo comma, del
d.lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di
rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo
sufficiente, a tal fine, – e come nella specie – invocare i precedenti penali
(tra l’altro risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di
soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di
fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a
base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario
(ex art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), ma non le più restrittive
(cfr. da ultimo Cass. 12071 del
condizioni previste nel citato art. 13.
2013); CHE di tale principio di diritto la Corte di Genova ha fatto ragionevole, motivata e non illogica applicazione enumerando i precedenti
penali e la pendenza di altro procedimento, valutando la gravità dei fatti
e la loro sintomaticità in termini di violenza anche sulle persone, da essi
traendo conclusioni che in ricorso vengono fatte segno a sole espressioni
di dissenso valutativo;
OSSERVA
Il Collegio, condivisa la relazione e preso atto della assenza di alcun rilievo critico da parte del ricorrente, rigetta il ricorso regolando le spese a
favore della contro ricorrente Amministrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Amministrazione
contro ricorrente C 1.000 oltre spese prenotate a debito
Così deciso nella c.d.c. della Ses a Sezione Civile il 19.11.2013.

tu,

per coesione familiare non è da ritenersi frutto di alcun automatismo ma

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