Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 417 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 417 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sol ricorso 19127-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO,

che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
1480

ALFIERI GIOVANNI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2005 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 18/05/2006;

Data pubblicazione: 10/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per

raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alfieri Giovanni, titolare della ditta individuale Alfieri Sport di Giovanni Alfieri,
esercente l’attività di commerciante di articoli sportivi, proponeva ricorso dinanzi
alla CTP di Cosenza avverso l’avviso di accertamento 38310006577, con il quale, in
base a p.v.c. del 30-8-1996 (in cui, constatate numerose irregolarità nella tenuta dei
libri contabili, i verbalizzanti avevano proceduto alla ricostruzione indiretta del
volume d’affari) era stato rettificato il suo reddito d’impresa per l’anno 1994 da lire
65.497 per costi indeducibili per difetto di inerenza o competenza), con conseguenti
maggiori imposte IRPEF, ILOR e CSSN e relative sanzioni; il contribuente, in
particolare, contestava la metodologia eseguita dai verificatori nella ricostruzione
del volume d’affari e l’erroneo uso delle percentuali di ricarico, in presenza di una
contabilità formalmente corretta.
L’adita CTP, in parziale accoglimento del ricorso, confermava l’indeducibilità dei
costi ma annullava i recuperi fiscali relativi ai maggiori ricavi.
Con sentenza 163/08/05 la CTR di Catanzaro rigettava sia l’appello principale
proposto dall’Ufficio sia quello incidentale proposto dal contribuente; in
motivazione la CTR condivideva quanto affermato dalla CTP e, nello specifico,
ribadiva che i maggiori ricavi erano stati accertati dall’Ufficio in base ad una
ricostruzione induttiva, non applicabile nella specie per la “presenza di
documentazione contabile in buona parte regolarmente tenuta”; al riguardo
evidenziava: che non era sintomo di irregolarità nella contabilità la mancata tenuta
della contabilità di magazzino, non essendo quest’ultima obbligatoria per il
contribuente, commerciante al minuto (art. 17 DPR 600/73; art. 59.7 TUIR, ora 92.7
DPR 917/86); che i verificatori, pur avendo sottolineato alcune irregolarità nella
tenuta del libro giornale, non avevano redatto in proposito alcun processo verbale di
constatazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate,
affidato a due motivi; il contribuente non svolgeva alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360, comma 1°, n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione dell’art. 59, punto 7, TUIR n. 917/1986, eviden
che il rilievo degli accertatori, fatto proprio dall’Ufficio nell’emettere l’avviso

30.462.000 a lire 691.000.000 (di cui lire 595.000.000 per maggiori ricavi e lire

accertamento, era costituito dalla mancata esibizione non del registro di magazzino
(sul quale si era soffermata invece la gravata sentenza) ma della distinta delle
rimanenze, il cui obbligo di compilazione, a norma del su citato articolo, sussisteva
anche per i commercianti al minuto; concludeva, pertanto, chiedendo a questa
Corte di dichiarare se incorra o meno nella detta violazione di legge la sentenza con
la quale il Giudice tributario ritenga che i commercianti al minuto siano esonerati
dalla compilazione della distinta delle rimanenze.

non avendo la CTR mai affermato che i commercianti al minuto sono esonerati dalla
compilazione della distinta delle rimanenze, ed essendosi invece la CTR limitata ad
asserire che “i commercianti al minuto non sono obbligati alla tenuta del registro di
magazzino riepilogativo”.
Con il secondo motivo deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc, motivazione
insufficiente circa un punto decisivo della controversia; al riguardo sosteneva:
che nell’avviso e nel p.v.c. erano dettagliatamente riportate svariate irregolarità
nella tenuta dei libri contabili;
che la CTR, pur avendo dato atto che i verificatori avevano evidenziato “irregolarità
nella tenuta del libro giornale”, aveva poi sminuito tale rilievo, valorizzando la
mancanza -sul punto- di processo verbale di constatazione con conseguente
sanzione;
che, in ogni modo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare,
l’Ufficio poteva procedere all’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39,
comma 1, lett. d) DPR 600/73, ai sensi del quale “l’esistenza di attività non
dichiarate o l’inesistenza di attività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti…”;
che, nel caso di specie, non vi era una semplice presunzione, atteso che la
ricostruzione del volume d’affari non era avvenuta in base a criteri statistici bensì in
base al costo del venduto per singoli fornitori, applicando per ognuno la percentuale
di ricarico dichiarata dallo stesso contribuente.
Siffatto motivo è fondato.

Sittatto motivo è inammissibile, in quanto non correlato alla fattispecie in esame,

La motivazione della impugnata sentenza è, infatti, da ritenersi insufficiente sul
punto decisivo della controversia costituito dalla regolarità o meno della tenuta dei
libri contabili da parte del contribuente.
Ed invero, la CTR, da una parte evidenzia che i verificatori hanno sottolineato alcune
irregolarità nella tenuta del libro giornale (e specificamente quelle di cui alle pagg.
1,2 e 3 del pvc); dall’altra ritiene la contabilità sostanzialmente attendibile (tanto da
impedire l’accertamento in rettifica di cui all’art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/73 ed
relativamente a dette irregolarità, alcun p.v.c con conseguente sanzione; nessuna
infrazione specifica è stata contestata al contribuente.
Siffatta motivazione, oltre che palesemente contradditoria (non essendo
logicamente compatibile l’affermazione della sussistenza delle irregolarità nella
contabilità con quella della attendibilità della contabilità medesima), appare, inoltre,
gravemente insufficiente, considerando :
che la mera mancata contestazione al contribuente di specifica infrazione, e la mera
mancata elevazione di pvc (con conseguente sanzione) in ordine alle dette
irregolarità, non possono ovviamente comportare anche l’insussistenza delle
descritte e contestate irregolarità o comunque far ritenere legittime le violazioni
commesse; in altre parole, come esattamente evidenziato dalla ricorrente Agenzia,
la circostanza della regolarità o meno della tenuta dei libri contabili prescinde dal
fatto che le rilevate anomalie siano state o meno autonomamente sanzionate
dall’Ufficio, ben potendo siffatta omessa sanzione essere dipesa da varie ragioni
(dimenticanza, rimessione della loro applicazione all’Ufficio Imposte, etc);
che, per condiviso principio di questa S.C., non tenuto in nessun conto nella
motivazione in esame, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la
presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità
dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39,
primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità
stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confligente con
i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del
comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, é consentito all’ufficio
dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di
presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori
costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando l

il ricorso al metodo analitico-induttivo) sol perché: i verificatori non hanno elevato,

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percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico
del contribuente” (Cass. 7871/2012)
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti di cui
sopra, va cassata la sentenza impugnata, e va rinviato il giudizio ad altra sezione
della CTR di Catanzaro, che deciderà anche sulle spese di lite.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di lite, ad
altra sezione della CTR di Catanzaro.
Così4 ciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20-9-2012.

P. Q. M.

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