Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41698 del 27/12/2021
Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 27/12/2021), n.41698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 31549/2020 R.G. proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Luca Zuppelli giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 304/2020 della Corte d’appello di Brescia
depositata il 6/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/9/2021 dal cons. Pazzi Alberto.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da F.G., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo diritto a ottenere protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 6 marzo 2020, rigettava l’impugnazione proposta dal migrante.
3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso F.G. prospettando tre motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso, dato che lo stesso è stato presentato oltre i termini previsti dall’art. 327 c.p.c..
Tali termini, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 6 marzo 2020, scadevano infatti in data 10 dicembre 2020, tenuto conto che il semestre previsto dalla norma in discorso doveva essere prorogato in considerazione sia della sospensione (dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020) disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, sia della sospensione feriale.
La notifica del ricorso, effettuata il 12 dicembre 2020, è avvenuta quando i termini di impugnazione erano oramai perenti.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo il vaglio dei motivi di ricorso proposti.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021