Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41697 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 27/12/2021), n.41697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30121/2020 R.G. proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Massimo Goti giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 894/2020 della Corte d’appello di Brescia

depositata il 31/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/9/2021 dal cons. Pazzi Alberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 16 febbraio 2018, rigettava il ricorso proposto da S.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 31 agosto 2020, confermava tale statuizione, reputando che nell’Edo State, da cui il C. proveniva, non sussistesse una situazione paragonabile a quella di conflitto armato.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso S.C. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione in maniera appropriata della situazione esistente nell’area dell’Edo State e in ragione dell’omesso svolgimento di una congrua attività istruttoria a questo proposito.

5. Il motivo è inammissibile.

L’odierno ricorrente lamenta che l’esistenza di una condizione di conflitto armato sia stata esclusa all’esito dell’esame di una sola fonte internazionale, risalente al giugno 2017, senza che la Corte di merito si sia preoccupata di esaminare altro materiale autorevole e più aggiornato.

Una simile critica, innanzitutto, non corrisponde al contenuto della decisione impugnata, la quale, in realtà, ha avuto cura di consultare non solo le risultanze del rapporto EASO del giugno 2017, ma anche le informazioni fornite dall’UNHCR all’interno del sito refworld.org e le COI pubblicate nell’osservatorio sui diritti immigrazione e protezionale internazionale organizzato dall’università di Roma tre.

L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non si è perciò esplicato nei termini riduttivi prospettati dal ricorrente, le cui critiche risultano prive di completa aderenza al contenuto della decisione impugnata.

Peraltro, la contestazione concernente il grado di aggiornamento della fonte su cui la doglianza si appunta rimane inficiata dalla sua genericità, dato che non si preoccupa di specificare, alla luce delle risultanze di differenti informazioni internazionali di più recente aggiornamento, se e in quali termini la situazione registrata dalla fonte consultata dalla Corte di merito non fosse più attuale.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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