Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41696 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 27/12/2021), n.41696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28987/2020 R.G. proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Luca Zuppelli giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 598/2020 della Corte d’appello di Brescia

depositata l’11/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/9/2021 dal cons. Pazzi Alberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da A.F., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo diritto a ottenere protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 11 giugno 2020, rigettava l’impugnazione proposta dal migrante.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso A.F. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto per omissione della sommaria esposizione dei fatti di causa prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito impone al ricorrente di effettuare una narrazione sufficiente a consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde (compresa la decisione impugnata), gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione delle questioni da decidere (Cass. 16103/2016, Cass., Sez. U., 11653/2006).

La mera indicazione dell’avvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso, con diniego di una remissione in termini, accompagnata dall’accenno al fatto che sia stato ritenuto che il migrante parlasse la lingua inglese, impedisce a questa Corte di desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolta alla pronuncia del giudice a quo.

Non risulta così soddisfatto il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo il vaglio dei motivi di ricorso proposti.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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