Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4169 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Tommaso David e Iofreddi

Vincenzo, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Gramsci, n. 34;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAMPOBASSO, in

persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitacampomarano in data

13 dicembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, che ha

concluso per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad

altro giudice affinchè provveda a disporre la notificazione nei

confronti del competente Ministero, conclusioni alle quali si è

riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale

Dott. Pratis Pierfelice.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.G. ha proposto opposizione contro il verbale di accertamento di violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 1 e 3, elevato dalla Guardia di finanza – Comando Tenenza di Larino in data 22 aprile 2005;

che, instauratosi il contraddittorio con la Prefettura di Campobasso, l’adito Giudice di pace di Civitacampomarano, con sentenza in data 13 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il M. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 gennaio 2007, sulla base di tre motivi;

che l’intimata Prefettura ha resistito con controricorso.

Considerato che, preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta del pubblico ministero di rimessione della causa in primo grado affinchè il Giudice di pace provveda nuovamente all’espletamento degli incombenti di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, e, in particolare, a disporre la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto al Ministero dell’economia e delle finanze cui appartengono gli agenti verbalizzanti o al Ministero dell’interno;

che è bensì vero che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora venga proposto ricorso al Giudice di pace avverso un verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, al Ministero dell’economia e delle finanze, quale amministrazione centrale cui appartiene il corpo, ed al Ministero dell’interno che, ai sensi dell’art. 11 C.d.S., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale, con la conseguenza che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo;

che, tuttavia, tale nullità è suscettibile di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2009, n. 8249);

che è quanto nella specie è avvenuto, avendo l’Avvocatura erariale proposto controricorso nel giudizio di cassazione senza sollevare alcuna eccezione sulla rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado;

che, passando all’esame del merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando che il primo giudice abbia omesso di pronunciare sulla opposizione proposta dal M. quale legale rappresentante della s.r.l. G.M. Auto, così privando detta società della sentenza richiesta;

che il motivo è inammissibile;

che occorre preliminarmente dare atto che non risulta dal testo della sentenza impugnata – nè dall’intestazione, nè dallo svolgimento del processo – che il M. abbia agito anche nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. G.M. Auto, nè che la società sia stata destinataria del verbale di accertamento o di contestazione dell’infrazione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6361), perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primi a, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi: ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error In procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi;

che, nella specie, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente ha omesso di riportare specificamente, mediante la pertinente trascrizione, l’atto processuale del giudizio di merito nel quale l’opposizione della s.r.l. G.M. Auto sarebbe stata proposta;

che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.; nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto la regolarità della costituzione della resistente, nonostante sia avvenuta oltre il termine prescritto di dieci giorni prima dell’udienza; violazione dell’art. 171 cod. proc. civ.;

che la censura è infondata;

che, in tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti relativi all’infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde il deposito dei documenti oltre tale termine non implica alcuna decadenza, mancando nella norma una simile comminatoria, e non fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza, nè producendo alcuna decadenza lo stesso mancato deposito di detti documenti nel corso del giudizio, salvo l’accoglimento dell’opposizione nelle ipotesi in cui l’opponente possa dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione solo sulla base di tali documenti, costituendo in tali ipotesi il mancato deposito un elemento presuntivo di giudizio in ordine alla fondatezza del ricorso (ex multis, Cass., Sez. 1^, 5 luglio 2006, n. 15324);

che, d’altra parte, il motivo è privo di specificità, giacchè il ricorrente non precisa di quali “osservazioni, deduzioni, istanze e richieste” formulate tardivamente dall’Amministrazione il primo giudice abbia tenuto conto e come queste abbiano influito sulla soluzione della controversia;

che con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S.; omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè inesistenza ed illogicità della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non spieghi come gli agenti accertatori avrebbero percepito la velocità tenuta dal M. e non indichi i necessari riscontri obiettivi e censurando che il controllo di velocità sia stato effettuato “ad occhio”, in mancanza di apparecchiature debitamente omologate, e senza che risulti in alcun modo la pericolosità o la non adeguatezza della velocità tenuta dal ricorrente;

che il motivo è infondato;

che il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, dopo avere rilevato, con congruo e motivato apprezzamento, che gli agenti accertatori avevano rilevato che la velocità mantenuta dal M. non era adeguata all’ora notturna ed alla insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche, e che tale accertamento è stato confermato da riscontri obiettivi, posto che i medesimi agenti erano stati costretti ad inseguire l’auto del trasgressore per ben 40 Km. lungo la S.S. (OMISSIS), dovendo, a tratti, superare i 160 Km/h;

che, nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, essendo il conducente tenuto a regolare la velocità, tra l’altro, nelle ore notturne e nei casi di insufficiente visibilità (art. 141 C.d.S.);

che la violazione della norma che impone di regolare la velocità in presenza delle circostanze e nei tratti considerati dall’art. 141 C.d.S. può essere accertata direttamente dagli agenti di polizia che si trovino sul posto o a bordo di autovettura, anche senza il tramite delle risultanze delle apposite apparecchiature;

che, nella specie, l’apprezzamento diretto dei militari della Guardia di finanza della velocità non adeguata è stato confermato dalla circostanza obiettiva che essi hanno dovuto procedere ad un inseguimento dell’autovettura condotta dal M. lungo la strada statale che conduce a Termoli prima di procedere alla contestazione immediata, mantenendo sempre una velocità elevata e dovendo in alcuni tratti superare, per non perdere le tracce del veicolo inseguito, i 160 Km/h;

che le censure svolte dal ricorrente, al di là della astratta deduzione del vizio anche di violazione e falsa applicazione di legge, si sostanziano in un autonomo ordine soggettivo di considerazioni ed apprezzamenti sulle risultanze istruttorie, inammissibilmente contrapposto all’iter logico seguito dal giudice a quo per pervenire al suo convincimento, esposto esaurientemente e con proposizioni internamente e reciprocamente coerenti, tenuto conto dell’efficacia del verbale redatto dagli agenti accertatori;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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