Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4169 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4169 Anno 2018
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 23899-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SORIANO PAOLO;
– intimato

avverso la sentenza n. 201/2009 della COMM.TRIE.REG.
di NAPOLI, depositata il 30/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/11/2017 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO ANDRONI°.

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha
confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la quale era
stato accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di Iva Irpef e Irap per l’anno di imposta 2001. Tale
atto di accertamento era conseguenza del rigetto dell’istanza di condono presentata dal
contribuente ai sensi della legge n. 289 del 2002. I giudici di primo e secondo grado, preso

sentenza della stessa Commissione tributaria regionale, hanno ritenuto l’illegittimità
dell’avviso di accertamento, del quale il diniego del condono costituiva l’antecedente logico.
2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, lamentando: 1)
la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sul rilievo che, nella pendenza del giudizio sul
diniego del condono, la Commissione tributaria che doveva giudicare sull’avviso di
accertamento avrebbe dovuto sospendere il processo; 2) la violazione dell’art. 2909 cod.
civ., sul rilievo che la Commissione tributaria regionale avrebbe dato per scontata la
illegittimità del diniego di condono, pur se accertata con sentenza non passata in giudicato,
espressamente impugnata sul punto.
3. – La parte contribuente non si è costituita.
4. – Successivamente alla presentazione del ricorso, con sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado
che aveva ritenuto illegittimo il diniego di condono e, decidendo nel merito, ha rigettato il
ricorso introduttivo del contribuente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. – Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente – è fondato.
Come evidenziato dall’amministrazione ricorrente, la sentenza impugnata si basa
sull’assunto che l’avviso di accertamento sarebbe illegittimo, per la illegittimità del diniego
del condono, che ne costituisce l’antecedente logico. E la illegittimità del diniego di condono
è stata data per presupposta sulla base del mero richiamo alla sentenza della stessa
Commissione regionale, impugnata di fronte alla Corte di cassazione, che aveva statuito sul
punto. Tale ultima sentenza è stata cassata senza rinvio dalla sentenza Sez. 5, 6 febbraio
2015, n. 2178, della Corte di cassazione, la quale, decidendo nel merito, ha rigettato il
ricorso introduttivo del contribuente. Si è, in particolare, richiamato il comma 15 dell’art. 9
della legge n. 289 del 2002, secondo cui la mancanza dei dati rilevanti nella dichiarazione
originariamente presentata è ostativa al conseguimento della definizione automatica,
ricordando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare che la situazione o la pendenza
tributaria sono state definite con l’adempimento delle prescrizioni previste dalla legge; onere
non soddisfatto nel caso di specie, in presenza di dati incompleti fin dall’inizio.
3

atto dell’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono, confermato con

All’affermata legittimità del diniego di condono consegue la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione,
perché proceda a nuovo giudizio, anche ai fini delle spese, tenendo conto di quanto sopra
rilevato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio anche
sulle spese, alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2017.

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