Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4169 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4169 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
S.I.TRA Società Italiana Trasporti s.r.1.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XX
Settembre n. 3, presso l’avv. Giuseppe Miccolis, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
48/10/07, depositata il 10 luglio 2007.

Data pubblicazione: 21/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Bruno Sassani (per delega) per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo
Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di recupero dell’ credito d’imposta per
incremento dell’occupazione, previsto dall’art. 7, comma 10, della legge 27
dicembre 2000, n. 388, emesso, in relazione agli anni 2001/2004, nei
confronti della S.I.TRA Società Italiana Trasporti s.r.l. per violazione del
Regolamento CE n. 69/2001 (relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti c.d. “de minimis”), il quale vieta l’erogazione di aiuti di
Stato ad aziende operanti nel settore dei trasporti.
Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto che, nel complesso delle
attività esercitate dalla società contribuente (comprendente anche quelle di
intermediazione, deposito, magazzinaggio e servizi logistici), l’attività di
autotrasporto rivestisse carattere marginale.
2. La S.I.TRA s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 1, lett. a), del
Regolamento CE n. 69/2001, e chiede a questa Corte se “è impresa che
appartiene al settore trasporti, cui non si applica il Reg. CE 69/01 e, di
conseguenza, il beneficio ex art. 7, co. 10, L. 388/00, quella che si occupi di
spedizioni, pratiche doganali, deposito e magazzinaggio, oltre che di
autotrasporto”.
Con la seconda censura, è denunciata l’insufficienza della motivazione
della sentenza sul fatto decisivo concernente la natura marginale dell’attività
di autotrasporto svolta dalla contribuente.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, pur risultando ammissibili ai
sensi degli artt. 366 e 366 bis cod. proc. civ. (contrariamente a quanto
eccepito dalla controricorrente), sono però infondati.
2

sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in

Al
.

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E’, infatti, ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di

questa Corte secondo il quale, con il richiamato art. 7, comma 10, della
legge 27 dicembre 2000, n. 388, il legislatore nazionale, nel legittimo
esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha inteso riconoscere il beneficio
dell’ credito d’imposta per i datori di lavoro che effettuavano
assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel periodo 1/1/200131/12/2003 nelle zone svantaggiate (beneficio poi rinnovato dall’art. 63

al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
In tale prospettiva, il legislatore ha fatto proprio – in via di rinvio alla
relativa fonte normativa – il criterio comunitario c.d. de minimis, che,
nell’ambito dell’ordinamento sopranazionale, fissa, nell’importo di €.
100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale “aiuti di
Stato” non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1, Trattato
CE. Anche tale modalità di delimitazione della agevolazione accordata
(qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte
discrezionali del legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del
rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non
riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se
pone agli Stati membri il divieto di concedere “aiuti di stato” in misura
eccedente la regola de minimis, non impedisce loro di circoscrivere benefici
fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a
norme dell’ordinamento comunitario, la cui disciplina, pertanto, resta di per
sé irrilevante (Cass. nn. 21797 del 2011, 7362 e 12662 del 2012).
2. Il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza ai sensi
dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., deve essere quindi rigettato.
3. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si è
formata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese
del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

della legge 27 dicembre 2002, n. 289), in misura limitata e non in rapporto

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