Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4169 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4080/2016 proposto da:

D.S.M. e T.S., in qualità di soci della cessata

MATEDIL SUD S.r.l. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato CONCETTA GAMBINO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6749/5/2015, emessa il 22/06/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di

SALERNO, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da D.S.M. e T.S. avverso la sentenza n. 132/15/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2006. La CTR in particolare osservava che la pretesa fiscale fosse fondata sull’applicabilità alla Matedil Sud srl, già partecipata dagli appellanti e nel frattempo estinta, della disciplina delle società di comodo, non essendo applicabili in concreto le cause di esclusione normativamente previste ed evocate dagli appellanti stessi fin dal ricorso di primo grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione contribuenti deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per la totale omissione di pronuncia sulla loro eccezione di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, allegando che l’avviso di accertamento non contenesse alcuna motivazione in ordine alla applicabilità di tale disposizione legislativa nei loro confronti.

La censura è manifestamente fondata.

La CTR infatti non ha minimamente preso in considerazione l’eccezione de qua, sicchè ne risulta evidente la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., trattandosi peraltro di questione del tutto pregiudiziale rispetto a quella affrontata circa la sussistenza del credito fiscale azionato.

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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