Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4169 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 09/02/2022), n.4169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3548-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 13.7.19, la corte d’appello di Torino ha dichiarato non dovuti i contributi previdenziali del professionista in epigrafe in relazione all’iscrizione alla gestione separata INPS, in ragione della produzione nell’anno in questione di redditi inferiori alla soglia di Euro 5 mila.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo (con il quale si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 comma 36-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 10, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 4, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, per avere la corte territoriale trascurato l’abitualità dell’attività del professionista); il M. è rimasto intimato.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come affermato da Sez. L, Sentenza n. 4419 del 18/02/2021 (Rv. 660536 – 01) ed altre numerose conformi, in materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

In particolare, ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), si è ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. n. 519 del 2019, Cass. n. 317 del 2020 e Cass. n. 1827 del 2020, Cass. n. 477 del 2021 e Cass. n. 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei “soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni”, mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai “soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (…) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000”.

Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità.

Dirimente e’, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e se nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Sotto questo profilo, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69-bis, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, nella parte in cui prevede che “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”, quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le “prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale”, sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l’una nell’ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l’altra nei confronti dell’Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale” ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata.

Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, valorizzando all’uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’e’ propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

In quest’ottica, reputa il Collegio che l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto sopra) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata.

Nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata solo in relazione al contenuto reddito prodotto, senza accertare – a monte – se l’attività fosse abituale o occasionale.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio della causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia rinvio la causa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA