Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4168 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 25854-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3145

contro

DE ANGELI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA
V.LE FURIO CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato
ELENA PINNA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SEGHI LUIGI giusta delega a margine;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 21/02/2014

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 02/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DEL NOSTRO
delega Avvocato SEGHI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha

SENTENZA
Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Paola De Angeli (che resiste con controricorso

Toscana sez. n. 25 di conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso col quale
la contribuente aveva impugnato la cartella notificatale il 10.12.2004 in relazione a versamenti Irpef
per l’anno di imposta 2000, eccependone la tardività in quanto, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. 602/73, il
ruolo avrebbe dovuto essere formato e notificato entro il secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (31.12.2003).

2. Con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 1 commi 5 bis e ter d.l. n. 106 del 2005
conv. in 1. n. 156 del 2005, l’Agenzia ricorrente rileva che, ai sensi delle norme citate, applicabili a
tutte le situazioni ancora non definite alla data di entrata in vigore della 1. n. 156/2005, deve
ritenersi tempestiva la notifica della cartella di pagamento effettuata il 10.12.2004 avente ad oggetto
l’Irpef risultante dovuta per l’anno di imposta 2000 a seguito di controllo effettuato ex art.36 bis
d.p.r. 600/73 della dichiarazione presentata il 2001, e che pertanto avrebbe errato il giudice
d’appello nel ritenere tardiva la suddetta cartella per essere il relativo termine scaduto il 31.12.2003.

La censura è fondata, nei termini di cui in prosieguo.
Il collegio ritiene innanzitutto di dover dare continuità al principio secondo il quale, in tema di
accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo
realizzato con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d. 1. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito nella legge 31
luglio 2005, n. 156), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine
di decadenza (che, per le dichiarazioni presentate, come nella specie, entro il 31 dicembre 2001, è

successivamente illustrato da memoria) ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R.

fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a detta presentazione), dovendo l’ordinamento
garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Tale disciplina ha un inequivoco valore
transitorio ed è, pertanto, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
detta legge di conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31
dicembre 2001 (art. 36, comma 2, lettera b, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), salvo che si tratti di

1999 (ex plurimis, Cass. nn. 1435 e 16826 del 2006, 14861 del 2007, 15313 del 2009, 2212 del
2011).
In definitiva, nel caso di ruolo formato e reso esecutivo dopo il 30 settembre 1999, ciò che conta,
ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere dell’Amministrazione, è la data di
notificazione della cartella al contribuente, restando privo di rilevanza il procedimento – “interno” ed i relativi termini (tra i quali quello di consegna del ruolo al concessionario), che precede la
notificazione(v. tra le altre cass. n. 12546 del 2007).
Tanto premesso, e con riguardo quindi alla notifica della cartella, occorre verificare se prima
dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dall’art. 1 commi 5 bis e ter d.l. n. 106 del 2005
conv. in 1. n. 156 del 2005, l’amministrazione fosse già incorsa nella decadenza prevista dalle leggi
in vigore al momento della notifica della cartella, ed in proposito il collegio ritiene di condividere
l’orientamento espresso da cass. n. 19544 del 2011, secondo la quale il termine perentorio di quattro
mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, ai fini della notifica
della cartella di pagamento, dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo novellato
dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), applicabile “ratione temporis”, si applica solo alle
cartelle emesse prima della modifica introdotta al testo dall’art. 1 del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 che aveva soppresso il predetto termine – e nei soli casi in cui, al momento dell’entrata in vigore
della modifica da ultimo indicata, la decadenza si sia già verificata. Ne consegue che nella specie,
essendo stata la cartella notificata il 10.12.2004, quindi nel vigore dell’art. 1 del d.lgs. 27 aprile

dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre

2001, n. 193, non poteva ritenersi l’intervenuta decadenza dell’amministrazione in ragione di un
termine soppresso, ancorché con normativa successivamente dichiarata incostituzionale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso
introduttivo. Poiché la giurisprudenza sopra citata risulta successiva non solo alla proposizione del
ricorso introduttivo ma anche, in parte, alla proposizione del controricorso in questa sede, si ritiene

PQM

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero processo

Roma 13.11.2013

di compensare le spese dell’intero processo.

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