Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Massarosa n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Amici, che la

rappresenta e difende, anche in via disgiunta, con l’Avv. Vieri

Domenico Tolomei del foro di Padova per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della SRL NEON PADOVA, in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1454/2008 della Corte di Appello

di Venezia del 18.09.2008/3.11 2008 nella causa n. 2984 R.G. 2003.

Udita la relazione nella Camera di Consiglio del 27.01.2011 svolta

dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Giancarlo Amici per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Basile

Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, D.V.A. appellava la sentenza n. 2073 del 1.10.2003 del Tribunale di Padova, che aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del fallimento della società NEON PADOVA SRL, volto ad ottenere il riconoscimento di mansioni dirigenziali.

La Corte di Appello di Venezia, nel confermare l’impugnata decisione, con sentenza n. 1454 del 2008, ha ritenuto che dal complesso degli elementi probatori acquisiti emergesse in maniera evidente che il D. V., ceduto l’ultimo pacchetto delle quote sociali, aveva continuato a svolgere le mansioni di amministratore senza alcun controllo dall’esterno. Tali conclusioni in ordine all’inesistenza di un vincolo di subordinazione sono state suffragate con il richiamo al contratto di collaborazione recante la data del 20.02.1991 e ad altri atti (procura speciale del 6.06.1991, in cui il D.V. è qualificato come amministratore; verbale dell’assemblea 4.12.1991, in cui si da atto che lo stesso D.V. rassegnò le proprie dimissioni da amministratore senza sollevare alcun rilievo circa l’espletamento di altre incombenze e circa la pretesa di maggiori e diversi compensi).

Il D.V. ricorre per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato fallimento della soc. Neon Padova non si è costituito.

2. Con l’unico motivo il D.V. denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la configurazione del rapporto di lavoro tra esso ricorrente e la Neon Padova.

3. Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare va rilevato che il ricorso così come formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Orbene nel caso di specie la mancata formulazione di un appropriato quesito di diritto, in relazione alla dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione, non consente di pervenire a soluzione diversa dall’inammissibilità.

Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituto l’intimato fallimento della soc. Neon Padova.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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