Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22460-2018 proposto da:

ECOMONT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO COLUCCI,

ANGELO WALTER CIMA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN MASSIMO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2/2/2018, depositata il 17.1.2018 non notificata, la CTR del Molise rigettava l’appello di Ecomont s.p.a. proposto nei confronti del Comune di San Massimo per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Campobasso che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento in materia di ICI per l’anno di imposta 2007.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di San Massimo resiste con controricorso.

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente nonchè error in procedendo nell’assunzione e valutazione della prova.

2. Con il secondo motivo e terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 evidenziando che la CTR aveva erroneamente affermato che le doglianze fondate sulla consulenza non potevano trovare ingresso nel giudizio in quanto dovevano essere fatte valere in sede di consulenza stessa e non aveva esaminato le osservazioni alla CTU nel quale erano stati rilevati non solo errori materiali e di calcolo ma anche la violazione dei criteri legali di determinazione del tributo.

Le censure sono fondate.

Occorre muovere dalla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurirnis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

Nella specie la sentenza della CTR non permette di individuare il percorso argomentativo che ha portato ad escludere la fondatezza dei motivi di appello.

Il Giudice di appello si è limitato ad affermare “rileva l’insussistenza di ogni e qualsiasi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 1992, art. 1 comma 2, art. 2, comma 1, lett. b, art. 5 commi 1, 5 e 7, 11 e art. 14, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 oltre alla legittima utilizzazione da parte dei primi giudici di una consulenza tecnica di ufficio, disposta in relazione a precedenti annualità ed inerenti la medesima fattispecie” senza in alcun modo esaminare le specifiche contestazioni delle parti e fare cenno alle ragioni della decisione e dell’adesione alle conclusioni della CTU.

La CTR ha inoltre affermato che “le doglianze fondate sulla consulenza tecnica di parte non possono trovare ingresso nel presente giudizio, atteso che le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere nella sede del necessario contraddittorio rispetto alla stesura della richiamata relazione”.

La sede in cui la CTU viene utilizzata è quella della decisione della causa, con il riflesso della sua motivazione in sentenza. E’ pacifico che il giudice, peritus peritorum, è libero nella valutazione e nell’apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente ma deve motivare le motivi le ragioni per cui ritiene la CTU attendibile soprattutto a fronte di osservazioni svolte dalle parti. Nella specie nessuna motivazione ha speso la CTR nè sulla CTU nè sulle osservazione della ricorrente.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Molise che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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