Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3114/2016 proposto da:

DOLCI TENTAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore e M.G., elettivamente domiciliate in ROMA, Via

VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDILLO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO

CILLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5155/12/2015, emessa l’11/05/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 679/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di Dolci Tentazioni srl contro la cartella di pagamento IRES 2008. La CTR in particolare osservava che la procedura di controllo automatizzato era stata correttamente applicata nel caso di specie, in quanto inerente la rettifica in pejus di una detrazione esposta nella dichiarazione reddituale verificata.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico complesso motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la società ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e disposizioni collegate, sotto due profili ossia per la mancata previa comunicazione di avviso bonario e per l’inapplicabilità in sè della procedura accertatoria utilizzata nel caso di specie.

La censura è dirimentemente fondata in ordine ad entrambi i profili.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864).

Diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, il caso di specie rientra nella sfera di applicazione di tale principio di diritto, trattandosi di un recupero fiscale basato sul disconoscimento di un credito tributario esposto in dichiarazione, sicchè deve ritenersi necessario in tal caso l’emissione di un avviso di accertamento.

La fondatezza del primo motivo è assorbente del secondo.

Il ricorso va dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito non essendo occorrenti ulteriori accertamenti in fatto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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