Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 24/02/2021, dep. 09/02/2022), n.4168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37912-2019 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27 (C/O

AVV. CLAUDIO NICOLAIS), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

MANZARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in qualità di incorporante di CENTRO LEASING

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI, 34, presso lo studio

dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1429/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1429/1/2019, depositata il 12 luglio 2019 e notificatale il (OMISSIS), con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello della Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante per fusione la Centro Leasing s.p.a., già Centro Leasing Banca s.p.a., a sua volta incorporante Neos Finance s.p.a.) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva rigettato il ricorso della stessa società contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, in materia di tassa automobilistica relativa a veicoli dei quali la contribuente era proprietaria, ma che aveva concesso in leasing a terzi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito la tardività – rispetto al termine breve di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, e all’art. 326 c.p.c., comma 1 – del ricorso notificatole il (OMISSIS), nonostante la sentenza impugnata sia stata notificata dalla stessa contribuente alla Regione Emilia Romagna una prima volta, a mezzo p.e.c. ed all’indirizzo dell’ente “risultante dal registro i.p.a.” e comunque “indicato negli atti di causa avversari” (dalla stessa Regione nelle proprie controdeduzioni in appello, il 3 ottobre 2019 (oltre che, una seconda volta, con raccomandata a.r. spedita dalla società il (OMISSIS) e ricevuta dalla Regione il (OMISSIS)).

L’eccezione è infondata, in quanto la notifica a mezzo p.e.c. della sentenza d’appello alla ricorrente non era idonea, nel caso di specie, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Infatti, riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, vigente ratione temporis, disponeva che ” Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. A sua volta, il D.M. n. 163 del 2013, n. 163, art. 20, comma 2, (intitolato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento.

Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nell’Emilia Romagna, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui al D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, sono state estese solo con il successivo D.M. 30 giugno 2016, il cui art. 2, comma 1, lett. b), dispone peraltro che “Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

(…) c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.”.

Dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dagli atti delle parti, risulta pacifico che il ricorso introduttivo della contribuente, come lo stesso appello di quest’ultima, sono stati notificati prima della predetta data del (OMISSIS), con la conseguente inapplicabilità al procedimento de quo – ovvero, per quanto qui interessa, alla notifica della sentenza che lo ha concluso in appello – del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che legittimava l’utilizzo facoltativo (“possono avvenire in via telematica”) della notifica telematica tra le parti.

Successivamente lo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, è stato ulteriormente modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il quale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica: ” Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. (…).”.

Tuttavia, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, medesimo art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, successivo comma 5, detta una specifica previsione intertemporale che esclude l’applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4, al caso di specie, statuendo che ” Le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), nn. 4) e 5), si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal (OMISSIS).”.

Infatti, tanto il primo che il secondo grado di giudizio sono stati introdotti con ricorsi notificati prima di tale scadenza.

Peraltro, il D.L. 23 ottobre 2018, stesso art. 16, contiene, al comma 2, la norma d’interpretazione autentica secondo la quale “Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.”.

Come è stato rilevato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 luglio 2019, n. 1/DF, al paragrafo 3, l’interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitare che, nel regime anteriore all’obbligatorietà del processo tributario telematico, ” la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio. Pertanto, l’opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.”.

Tuttavia, come del resto reso palese dal richiamo del D.L. 23 ottobre 2018, stesso art. 16, comma 2, al D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, ed ai relativi decreti attuativi, la medesima diposizione non incide sulla data d’inizio del periodo dal quale le parti erano legittimate alla notifica telematica nel giudizio tributario, che nel caso di specie, per effetto del ridetto D.M. 30 giugno 2016, coincide con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal (OMISSIS).

Tanto premesso, questa Corte, con riferimento a fattispecie analoga, ha già avuto modo di chiarire che “In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16.” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016; conformi Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018).

Pertanto, nel caso di specie il termine breve per ricorrere per la cassazione della sentenza impugnata decorre dalla (seconda) notifica della stessa sentenza, effettuata a mezzo posta dalla controricorrente, rispetto alla quale è tempestivo il ricorso della Regione.

2. Con il primo motivo la Regione ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2”.

3. Con il secondo motivo la Regione ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito in legge, con modificazioni, del 7 agosto 2016, n. 160″.

3.1. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Con entrambi, infatti, la Regione ricorrente assume che l’assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica dovuta nell’anno 2010 per veicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell’obbligazione tributaria tanto il concedente proprietario (nel caso di specie la società controricorrente) che l’utilizzatore del mezzo, obbligati in solido.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, ” In tema di tassa automobilistica, il D.L. n. 113 del 2016, art. 10 (conv. in L. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis (conv. in L. n. 125 del 2015) – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, “pro futuro”, la medesima regola impositiva già ricavata dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il (OMISSIS) (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il (OMISSIS) (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016). (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13131 del 16/05/2019; conformi Cass. Sez. 5 -, Sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 del 16/05/2019).

Tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d’imposta sorti tra il (OMISSIS) (data di entrata in vigore della cit. L. n. 99 del 2009) ed il (OMISSIS) (data di entrata in vigore del cit. D.L. n. 113 del 2016), ha trovato ulteriore conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 26 febbraio 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7, (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2016, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.

Nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggi, ha, per quanto qui rileva, così argomentato:” (…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica.

La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d’imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.

In proposito deve ritenersi che, a partire dal (OMISSIS) e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dal medesimo art. 10, comma 7.

(…) la formulazione dell’art. 10, censurati commi 6 e 7, non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016, l’applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica.

(…) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l’applicazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica.

2.4. – Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di cassazione, sezione quinta civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n. 13131 del 16 maggio 2019, secondo cui la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore resta ferma dal (OMISSIS).”.

Pertanto, nel caso di specie, nel quale l’annualità d’imposizione (2010) si colloca nell’intervallo compreso tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), sussisteva la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore, come ritenuta dalla CTR nella sentenza qui impugnata.

Va quindi respinto il ricorso.

4.Le spese si compensano, considerato che è sopravvenuta al ricorso la citata pronuncia della Corte costituzionale, che ha consolidato la riferita interpretazione giurisprudenziale di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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