Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4168 del 02/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4168 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18138-2014 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA ANTIA SRL, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 169, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO BENIGNI, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al controricorso;
– ricorrente contro
BENI STABILI SPA SIIQ, ROMA CAPITALE 02438750586;
– intimati . –

avverso l’ordinanza n. 12012/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 14/01/2014, depositata il 28/05/2014;

Data pubblicazione: 02/03/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Paolo Benigni difensore della ricorrente che si riporta
ai motivi scritti.
PREMESSO

relatore ha osservato quanto segue:
«1. — Con ordinanza 14 gennaio 2014, n. 11859, questa Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Beni
Stabili s.p.a. nei confronti di Roma Capitale e della Società Cooperativa
Edilizia Antia a r.l. in relazione a una sentenza di questa medesima
Corte in tema di liquidazione del risarcimento del danno derivante da
occupazione acquisitiva di una porzione di terreno, riconosciuto in
favore della prima società e a carico delle controparti predette.
La Cooperativa Antia chiede rettificarsi l’errore materiale
contenuto in tale ordinanza, nella quale, pur dandosi atto nell’epigrafe
che entrambe le parti intimate avevano presentato controricorso, si
omette poi di menzionare il controricorso della Cooperativa nella
narrativa in fatto, nonché di precisare in dispositivo che la condanna
alle spese, a carico della ricorrente, è pronunciata anche in favore della
Cooperativa stessa.
2. — L’istanza va accolta, essendo l’omissione denunciata dalla
ricorrente frutto di una evidente svista (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un.
9438/2002).»;
che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte
costituita;
che non sono state presentate memorie;
CONSIDERATO

Ric. 2014 n. 18138 sez. M1 – ud. 24-11-2015
-2-

Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che l’istanza di correzione va pertanto accolta;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese della procedura di
correzione;

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto
nell’ordinanza di cui in premessa mediante l’inserimento nel
dispositivo della medesima, dopo le parole “oltre accessori di legge”,
delle parole “, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti
Comune di Roma e Società Cooperativa Edilizia Antia a r.l.”.
Così deciso in Roma nella camera di onsiglio del 24 novembre
2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA