Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41678 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 03/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32319/2020 R.G., proposto da:

G.A. E LA CORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A.R.L., in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi

dall’avv. Erika Sicuro e dall’avv. Carla Sicuro, con domicilio

eletto in Roma, Viale Bastioni di Michelangelo 5/A, presso l’avv.

Fausta Marchese.

– ricorrenti –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Vicepresidente, rappresentata

e difesa dall’avv. Stefano Argnani e dall’avv. Daniela Oppi, con

domicilio eletto in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso l’avv.

Andrea Manzi.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 579/2020,

depositata in data 5.5.2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. G.A., in proprio e quale legale rappresentante della La Corte Soc. Agr. Cooperativa, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS), con la quale la Regione Emilia-Romagna aveva inflitto ad entrambi i coobbligati la sanzione amministrativa di Euro 98.008,25, ai sensi del D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, convertito con L. n. 119 del 2003, contestando l’omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto in via anticipata dalla La Corte s.a.c.r.l., quale primo acquirente del latte, da trattenersi ai danni dei propri soci conferenti che, per il mese di novembre 2012, avevano superato la propria quota di riferimento per la produzione lattiera.

Gli opponenti hanno – tra l’altro – chiesto di essere ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 16, in misura pari al doppio del minimo della sanzione, pari a complessivi Euro 2000,00.

La Regione si è costituita, sostenendo che l’art. 5 cit., contempla una sanzione non proporzionale, per la quale non è previsto un minimo edittale, con conseguente inammissibilità del pagamento in misura ridotta.

Con sentenza n. 1701/2018, pubblicata in data 21/11/2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

In ordine all’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, la sentenza di secondo grado ha posto in rilievo che la sanzione è parametrata al prelievo supplementare che viene calcolato sulla quantità di prodotto e quindi non secondo un criterio che indica un limite fisso nel minimo o nel massimo della sanzione, che – quindi va ritenuta di natura proporzionale, con esclusione della facoltà di procedere al pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale.

La cassazione della sentenza è chiesta da G.A. e dalla La Corte s.c.a.r.l. con ricorso affidato ad un unico motivo.

La Regione Emilia-Romagna resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio ai procedimenti pendenti tra le stesse parti elencati nella memoria difensiva della Regione, essendo i diversi ricorsi relativi a decisioni di appello del tutto autonome, accomunate solo dall’identità delle questioni.

3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, del D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, sostenendo che la sanzione applicata ha natura proporzionale, essendo consentita l’irrogazione di un importo compreso tra un minimo e un massimo, sicché per essa è ammissibile il pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale. Quindi, poiché gli opponenti avevano versato l’intera somma dovuta, la sanzione doveva dichiararsi estinta.

Il motivo è fondato.

Ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 16, per estinguere le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Contrariamente a quanto sostiene la Regione, la sanzione di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, non ha carattere proporzionale, poiché prevede un importo massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), mentre, la L. n. 689 del 1981, art. 10, dispone espressamente che le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

In ogni caso, come chiarito da questa Corte, è esclusa l’operatività del pagamento pari al doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma qualora per essa non sia stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in Euro 1.000,00 (a seguito delle modifiche all’art. 5, comma 5, introdotte dal D.L. n. 22 del 2005, art. 2, comma 1, convertito con L. n. 71 del 2005, art. 2, comma 1), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. n. 26979/2018; Cass. n. 7943/2020; Cass. n. 8362/2020; Cass. n. 32006/2021; Cass. n. 35266/2021; Cass. n. 36332/2021).

Non può ritenersi, in particolare, che l’art. 5, comma 5, imponga una sanzione determinata in un importo sempre pari o rigidamente proporzionale all’entità del prelievo supplementare, senza fissazione di un vero e proprio minimo edittale.

La norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata e, quindi, non necessariamente pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, individuando in realtà solo un criterio per graduare la reazione sanzionatoria nei singoli casi in base alla gravità della violazione, senza stabilire un importo fisso automaticamente corrispondente all’entità del prelievo stesso. Peraltro questa Corte, anche con riferimento a quanto dispone il successivo art. 8, comma 1 (che, diversamente dall’art. 5, dispone espressamente che la sanzione applicabile all’acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione è pari all’importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato), ha ritenuto che la fissazione dei minimi sanciti dal citato art. 8, comma 3, autorizzi comunque il pagamento in misura ridotta nei termini indicati dai ricorrenti (Cass. n. 7943/2020). L’importo di Euro 1000,00 di cui al citato art. 5, comma 5, costituisce quindi, ad ogni effetto, un minimo edittale che rende ammissibile il pagamento di una somma in misura ridotta, non valendo a individuare una soglia minima dovuta dal trasgressore solo ove l’entità del prelievo supplementare risulti inferiore ad Euro 1000,00.

Il motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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