Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.B., titolare dell’omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Merlo Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma,

viale Mazzini, n. 131, presso lo studio dell’Avv. Ignazio Serra;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 27

gennaio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, in una controversia concernente il corrispettivo di un appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa vigente dell’impianto elettrico condominiale, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 27 gennaio 2006, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 5 novembre 2002, ha dichiarato tenuto e condannato il condominio di via (OMISSIS), in persona dell’amministratore, al pagamento, in favore di F.B. ed a titolo di corrispettivo delle opere appaltate, della somma di Euro 2.396,36, oltre IVA, subordinatamente alla consegna, da parte di quest’ultimo ed ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., della dichiarazione di conformità dell’opera realizzata, a norma della L. 5 marzo 1990, n. 46, art. 9 (Norme per la sicurezza degli impianti);

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 gennaio 2007, sulla base di tre motivi;

che l’intimato condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, art. 9, lamentando che la sentenza impugnata abbia posto a carico del F., che nel frattempo ha cessato la propria impresa, di porre in essere un comportamento contra legem, rilasciando, ora per allora, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;

che con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio il difensore del ricorrente ha rinunciato al motivo, sul rilievo che l’art. 7 del sopravvenuto decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, consente all’appaltatore di incaricare terzi professionisti per la redazione della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dei lavori di adeguamento;

che la rinuncia al primo motivo di ricorso esime questo Collegio dal pronunciare su di esso;

che, difatti, a differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico- professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell’impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all’art. 390 cod. proc. civ., bensì una gestione pienamente discrezionale dell’impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti normativi o giurisprudenziali intervenuti tra la proposizione del ricorso e la discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11154);

che il secondo mezzo censura violazione ed erronea applicazione dell’art. 1460 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale non abbia valutato la conformità a buona fede del rifiuto del committente di pagare il corrispettivo dell’appalto e rilevando che, al più, il riscontro della non perfetta esecuzione dell’opera commissionata avrebbe dovuto indurre a ridurre il corrispettivo di spettanza del F.;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice del merito ha valutato che il rifiuto del condominio di pagare il corrispettivo trova concreta giustificazione nella gravità dell’inadempimento dall’appaltatore, attenendo la prestazione da costui ineseguita ad una obbligazione prescritta dalla legge per la garanzia di corrispondenza dell’opera alla normativa di sicurezza;

che è inammissibile il terzo motivo, con cui si prospetta “omessa, carente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudicante omesso di esplicitare il giudizio logico posto alla base dell’applicazione dell’exceptio inadimpleti contractus”;

che, difatti, la censura si risolve nella sollecitazione ad un nuovo giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti, e non considera che la valutazione contenuta nella sentenza impugnata è assistita da una motivazione scevra di vizi logici e giuridici, avendo il primo giudice rilevato che il certificato di conformità degli impianti elettrici alla normativa di sicurezza costituisce requisito giuridico essenziale nell’appalto di lavori, perchè vale ad incidere sull’attitudine delle opere realizzate ad assolvere alla loro funzione-economico sociale;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA