Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4167 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: BERNAZZANI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 21637-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ESTIMO MARIA ESPERANZA;
– intimata –

Nonché da:
ESTIMO MARIA ESPERANZA, elettivamente domiciliata in
ROMA P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO MASIANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 21/02/2018

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

BERNAZZANI.

consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO

Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Toscana n.56/17/2011, depositata il
10.5.11 e notificata il 31.5.11, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello
della contribuente Estimo Maria Esperanza avverso l’avviso di accertamento emesso
nei suoi confronti per IRPEF relativa all’anno 2001, fondato sulle risultanze del c.d.
redditometro, ai sensi dell’art. 38, commi 4,5 e 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

all’accertamento di un maggior reddito per incrementi patrimoniali.
Con tre motivi di ricorso, l’Agenzia censura l’impugnata sentenza per violazione
delll’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e per violazione e falsa applicazione
dell’art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n° 600 del 1973, in relazione all’art.360 n. 3 cod.
proc. civ.
Resiste la contribuente con controricorso contenente ricorso incidentale
condizionato.
Considerato che
1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente violazione del principio di
corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., con
conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.
proc. civ., l’Agenzia censura specificamente il punto della decisione della CTR ove,
dopo aver espressamente ricordato che, ai sensi del 5° comma dell’art. 38 d.P.R. n.
600 del 1973, in sede di accertamento sintetico del reddito complessivo netto in
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta,
salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui e
effettuata e nei quattro precedenti, ha rilevato che «l’ufficio ha determinato
l’incremento patrimoniale di C 829.104,55 sommando le spese sostenute negli
anni 2002, 2003 e 2005 mentre avrebbe dovuto verificare la capacita di spesa con
riferimento ai quattro anni precedenti ciascun incremento patrimoniale».
In relazione a tale ratio decidendi, l’Agenzia deduce che, nel ricorso in appello
– il cui contenuto è stato riprodotto all’interno del ricorso nella parte di rilievo,, ai
fini del rispetto del principio di autosufficienza – la contribuente non aveva
espressamente contestato il metodo di accertamento applicato dall’Ufficio; più
precisamente, la stessa non aveva specificamente censurato il fatto che l’Ufficio, nel
determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese per incrementi
patrimoniali ex art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/197:3, avesse commesso errori
nell’individuazione delle quote di reddito riferite a ciascun anno, essendosi limitata a

1

In particolare, la CTR annullava l’accertamento operato dall’Ufficio in relazione

formulare rilievi in ordine alla posizione fiscale del nucleo familiare, e a ribadire di
aver fornito la prova contraria richiesta dal 6° comma, stesso articolo.
2. Il motivo è infondato.
Il vizio di extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato
oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su
questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, mentre spetta al
giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda

sintetico, ma non di meno esplicito, richiamo alla ritenuta non corretta applicazione
dell’art. 38, comma 5, cit., in correlazione con il rilievo secondo il quale «perché un
soggetto possa effettuare un incremento patrimoniale deve possedere la capacità
reddituale necessaria a coprire l’esborso nell’anno in corso e nei quattro
precedenti»: pertanto, anche indipendentemente dalla contestazione delle
specifiche modalità di quantificazione e di imputazione al 2001 della quota di
reddito di pertinenza di tale periodo di imposta (1/5), il giudice di appello non’ ha
esorbitato dai confini della domanda devoluta alla sua cognizione, non essendogli
precluso l’esercizio del potere-dovere di individuare lo specifico e concreto profilo di
violazione della norma di cui si invoca la errata applicazione, sulla base degli
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elementi di fatto che hanno formato oggetto del dibattito processuale.
3. Fondato risulta, invece, il secondo motivo di ricorso, riferito ai vizio di
violazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/73 in relazione all’art. 350, comma
1, n. 3 cod. proc. civ.
L’affermazione della sentenza impugnata, nei termini sopra riporta:i – al di là
del rilievo che, come annota l’Agenzia, non è dato comprendere a quale diverso
risultato avrebbe condotto il metodo propugnato dalla stessa CTR sottintende
l’errato riconoscimento di una scorretta applicazione, da parte dell’Ufficio, della
disposizione in rubrica.
Quest’ultima, peraltro, stabilisce che ogni incremento patrimoniale deve
essere considerato quale reddito conseguito nell’anno in cui si

è

verificato

l’incremento patrimoniale e nei quattro precedenti, mediante attribuEione della
quota di un quinto a ciascuna di dette annualità: ne consegue che ciò che rileva è
che nell’accertamento del reddito complessivo netto riferibile all’anno 2001 l’Ufficio
abbia considerato una quota pari ad un quinto della spesa di ciascun incremento
patrimoniale considerato, avendo rispettato la condizione, stabilita dalla lorma„ che
il periodo di imposta oggetto di accertamento rientri nel quadriennio antecedente a
ciascuno degli investimenti o spese per incrementi patrimoniali presi in
considerazione.

proposta dalla parte. Nel caso in esame, nell’atto di appello è contenuto un

Ed in tali termini risulta aver correttamente operato l’Ufficio, considerato che le
spese per incrementi patrimoniali sono state sostenute nel periodo 2002-2005,
onde il periodo di imposta 2001, oggetto di accertamento, rientra nel quadriennio
antecedente all’annualità in cui ciascuna di dette spese è stata sostenuta e che al
2001 è stata imputata la quota di 1/5 di ciascuna delle spese per incrementi
patrimoniali.
4. Anche il terzo motivo di ricorso risulta fondato.

d.P.R. n. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod, proc. civ.,
l’affermazione della CTR secondo la quale, ai fini dell’integrazione (leda prova
contraria a carico del contribuente,

«neppure è richiesta una puntuale

corrispondenza tra incrementi patrimoniali e disin vestimenti necessari al loro
finanziamento. La contribuente ha dimostrato di possedere un rilevante patrimonio,
per cui le è stato possibile, • anche in concorso col marito, finanziare la soc. La
Calle».
In tale prospettiva, l’Agenzia ricorrente sostiene che i giudici d’appello hanno
errato nel ritenere sufficiente ad escludere la presunzione di maggior reddito la
prova, fornita dal contribuente, della disponibilità, nel periodo in contestazione, di
redditi esenti (nella specie, per disinvestimenti azionari) senza che risultasse altresì
la prova che detti redditi erano stati effettivamente utilizzati per coprire le spese
contestate.
Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte in relazione
all’accertamento sintetico del reddito con riferimento alle spese per incrementi
patrimoniali, a cui il Collegio intende dare continuità, «la prova documentale
contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, comma 6, del d.P.R. n.
600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la
spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi all:ro reddito
(dichiarato)» (cfr. Cass. sez. V, 20.3.2009, n. 6813; conf. Cass. sez. V, 12.2.2014,
n. 3111).
Nella medesima ottica, questa Corte ha ulteriormente precisato (cfr. Cass. sez.
V, 15.1.2014, n. 8995) che, a norma dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/73, la
specifica previsione secondo cui «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione», pone in evidenza che la norma
richiede un quid pluris rispetto alla mera prova della disponibilità di ulteriori redditi
– esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte -, nel senso che, pur non imponendo

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Con esso si censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 38, comma 6,

esplicitamente la dimostrazione che tali ulteriori redditi sono stati utilizzati per far
fronte alle spese contestate, esige, tuttavia, espressamente che sia fornita una
prova documentale in ordine a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia
accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla
prova, risultante da idonea documentazione, della entità di tali eventuali ulteriori
redditi e della “durata” del relativo possesso, «previsione che ha l’indubbia finalità
di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) !a disponibIlità di detti

con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi,
escludendo, quindi, che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai
fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento
finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le
spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi
non dichiarati» (cfr. Cass. sez. V, n. 8995/14, cit., la quale sottolinea che la prova
documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita, ad esempio, con
l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente,
idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro
semplice “transito” nella disponibilità del contribuente).
5. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, la sentenza impugnata
non ha affrontato, sull’evidente ed errato presupposto che ciò non fosse richiesto
dalla norma in esame, il problema di verificare, sulla base del materiale acquisito,
non solo se la contribuente avesse fornito la prova dell’esistenza e dell’ammontare
della disponibilità, nel periodo in contestazione, di redditi risultanti da
disinvestimenti azionari, ma anche e soprattutto se avesse fornito idonea prova, nel
senso sopra precisato, dell’impiego dei suddetti redditi esenti per sostenere le spese
per incrementi patrimoniali posti dall’ufficio alla base della maggiore capacità
contributiva accertata con metodo sintetico.
Tanto configura il denunciato vizio di violazione di legge, per non avere i giudici
d’appello considerato che, nella specie, la prova contraria gravante sul
contribuente, ai sensi della disposizione citata, non si esaurisce semplicemente
nella prova dell’esistenza di un patrimonio di consistenza tale da consentire di
attingere da esso per effettuare i finanziamenti in esame, occorrendo invece
dimostrare anche che, da un lato, esso fosse costituito in tutto o in parte da redditi
esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ovvero che, più
in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore) e che,
dall’altro, esistano elementi documentali idonei a dimostrare

circostanze

sintomatiche del fatto che la spesa per incrementi patrimoniali

fosse stata

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redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata

sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fon:e a titolo
d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito nella disponibilità del contr bue.nte.
6. Infine, deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dalla
contribuente sotto il profilo del difetto di motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. pe.n., e della violazione
o falsa applicazione dell’art. 38, commi 5, 6 e 7 d.P.R. n. 600/73, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

avrebbe omesso di valutare le prove offerte dalla contribuente circa la provenienza
delle risorse utilizzate per sostenere le spese per incrementi pEitrirnoniali
contestate; non avrebbe tenuto conto della complessiva posizione reddituale del
nucleo familiare della stessa; infine, non avrebbe considerato ed accolto l’appello
della contribuente nella parte in cui aveva fatto valere i criteri interpretativi adottati
dalle stesse circolari dell’A.d.E. applicabili in materia di prova a carico del
contribuente ex art. 38, commi 5, 6 e 7 d.P.R. n. 600/73.
In tale dimensione argomentativa, va osservato che il ricorso incicentale
proposto dalla contribuente è inammissibile per difetto d’interesse. Invero, va
considerato inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato
allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della
sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato
ritenendole evidentemente assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca
la soccombenza della contribuente – in quanto completamente vittoriosa sul punto
nel giudizio di appello – che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la
facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di
annullamento della sentenza. (Cass. sez. V, 22.9.2017, n. 22095; Cass. sez. I,
7.3.2016, n. 4472).
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà
altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il II ed il III motivo di ricorso; rigetta nel resto. cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 9 novembre 2017
Il Presidente

Tali motivi fanno complessivo riferimento al fatto che il giudice di appello

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