Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4167 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26842-2009 proposto da:
RIGA ONOFRIO elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DE
SETA BENEDETTO con studio in CATANZARO VIA MILANO 39
(avviso postale) giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIBO VALENTIA;
– intimato –

avverso

il

COMM.TRIB.REG.

provvedimento
di

n.

CATANZARO,

276/2008
depositata

della
il

Data pubblicazione: 21/02/2014

15/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRASCA delega

per produrre l’avviso di ricevimento, chiede nel
merito l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Avvocato DE SETA che chiede il rinvio a nuovo ruolo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Riga Onofrio proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Vibo Valentia avverso l’avviso di
accertamento con il quale l’Ufficio II.DD. di Serra San Bruno, sulla scorta di segnalazione dalla quale
risultava che i ricavi dichiarati risultavano inferiori a quelli determinati dall’applicazione dei
coefficienti presuntivi ex art. 11, commi 1 e 2 d.l. 69/89, convertito in L. 154/89, aveva accertato, ai
sensi dell’art. 39 dpr 600/72, per l’anno 1992 un reddito di lire 62.285000, con conseguente recupero

dell’IRPEF ed irrogazione di sanzioni.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l’altro, che non si era tenuto conto che, per
disposizione delle USL, nell’anno 1992 i cittadini non avevano potuto accedere alle strutture private se
non in casi particolarissimi e previa autorizzazione, con conseguente riduzione del numero delle
prestazioni.
L’adita CTP rigettava il ricorso.
Con sentenza depositata il 15-10-2008 la CTR Calabria rigettava l’appello del contribuente; in
particolare la CTR, precisato che l’accertamento fondato sui coefficienti presuntivi prevaleva su ogni
altra forma di verifica (sicchè l’Amministrazione poteva avvalersi del detto calcolo presuntivo senza
previamente esperire alcun controllo analitico sulla contabilità del contribuente), rilevava che la
determinazione del reddito operata sui detti coefficienti (redditometro) dispensava l’Amministrazione
da qualsiasi ulteriore prova e poneva a carico del contribuente l’onere (non soddisfatto nel caso di
specie) di dimostrare, attraverso prove concrete documentali, che il reddito non era stato conseguito
nella misura accertata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato ad un motivo, con il
quale, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 39 dpr 600/73,
rilevava che la CTR non aveva tenuto conto della situazione concreta e, in particolare, della circostanza
che nel periodo in considerazione le USL avevano sistematicamente negato le autorizzazioni ai
pazienti che si rivolgevano a strutture non convenzionate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando agli atti il regolare avviso di ricevimento dell’atto da
parte dell’Agenzia, e non essendo stata quindi fornita la prova della rituale notifica del ricorso
medesimo.
Come è noto, invero, “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione
dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento
prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuto

,

sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove
tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della
quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. 13639/2010).
Nulla per le spese.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 30-10- 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

P. q. M.

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