Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4167 Anno 2013
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 23863-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente –

2012
2501

contro

EDILSIDER CASERTA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato DE FRANCISCIS

Data pubblicazione: 20/02/2013

CARMELA con studio in CASERTA VIA ROMA P.00 EUROPA
S.N.C. (avviso postale), giusta delega a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 39/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/06/2008;

udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito

per

il

controricorrente

l’Avvocato

DE

FRANCISCIS che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La società Edilsider Caserta ha impugnato un avviso di
accertamento col quale erano state recuperate maggiori
imposte (Iva, Irpef e Irap) relative all’anno 2003 in forza
di rilievi riguardanti (a) la percentuale di ricarico
applicabile alle merci cedute, (b) l’omessa dichiarazione di

crediti definite da due transazioni, (c) l’indeducibilità di
quote di ammortamento per beni aziendali; (d) l’avvenuta
errata applicazione dell’Iva agevolata al 10 %.
Il ricorso, respinto dalla commissione provinciale di
Caserta, è stato accolto dalla commissione tributaria
regionale della Campania a esclusione del profilo (sub d)
concernente l’errata applicazione dell’Iva con aliquota
agevolata.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
articolato in due motivi.
L’intimata ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

I. – Il primo motivo deduce la violazione dell’art.
c.p.c.

112

per omessa pronuncia su un’eccezione di

inammissibilità dell’appello.
L’eccezione era stata sollevata per non avere l’appellante
censurato la sentenza di primo grado, essendosi limitata a
riproporre i motivi di presunta invalidità dell’avviso di
accertamento.
Il motivo è infondato perché appare di tutta evidenza che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente

la

sopravvenienze attive e l’indeducibilità di perdite su

commissione tributaria regionale, esaminando i singoli motivi
e condividendo la tesi dell’appellante, si è pronunciata
anche sulla avversa eccezione previa, implicitamente
disattendendola.
Il vizio di omessa pronuncia (su una domanda o su
un’eccezione) è escluso dal rigetto implicito.

E si ha rigetto implicito quando nel provvedimento viene
accolta una tesi incompatibile (per tutte Cass. n.
10696/2007; n. 5351/2007; n. 13649/2005; n. 19131/2004).
– Il secondo motivo è inammissibile.
Si censura la sentenza per insufficiente motivazione ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c. con riguardo alla questione
relativa all’utilizzo della percentuale di ricarico.
La commissione regionale ha motivato il suo convincimento
evidenziandoVti l’appellante, a fronte di un accertamento
fondato sulla media di ricarico dell’anno antecedente,
desunta con metodo aritmetico semplice, aveva provato di aver
avuto, nell’anteriore quadriennio (dal 2000 al 2003), utili
lordi sempre diversi. Ha quindi ritenuto, da un lato,
convincente la spiegazione fornita dalla società circa
l’effettuazione di una politica di vendite di tipo espansivo
nel contesto di un mercato all’ingrosso; e, dall’altro,
inadeguata la presunzione di ricarico associata a una media
aritmetica semplice su un campione limitato a sole 39
fatture, di importo complessivo oltre tutto insignificante
(euro 3.050,00) rispetto al volume d’affari annuale (euro
14.596.177,00).

2

A petto di simile valutazione in fatto, della quale ben si
coglie la ratio complessiva, nell’attuale secondo motivo di
ricorso non risulta indicato, in apposita conclusiva sintesi
(art. 366-bis c.p.c.), il fatto controverso decisivo in
ragione del quale la motivazione sarebbe da considerare in
proposito insufficiente.

p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in curo 12.000,00 per compensi
ed curo 200,00 per esborsi.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

III. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

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