Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19760-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1609/1/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1609/01/2017, depositata il 21.12.2017 non notificata, la CTR del Molise – ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto nei confronti del Comune di Toro per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso una intimazione di pagamento, sul presupposto della nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa, in quanto notificata dal soggetto non abilitato – Equitalia s.p.a.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di Toro non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360, n. 3, per avere la CTR ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione in quanto effettuata dal concessionario.

La censura è fondata.

La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. 16949/2014Cass. n. 5898 del 24.03.2015; Cass. 16211/2018).

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto la sussistenza di un giudicato sulla pretesa debitoria nonostante la sentenza prodotta riguardasse tributi contestati nel 2008 non coincidenti con quelli oggetto del presente giudizio.

La censura è fondata.

La CTR a fronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate circa la non estensibilità del giudicato formatosi su tributi diversi ed afferenti ad altra annualità ha affermato la non debenza del tributo senza esaminare l’eccezione di non corrispondenza degli stessi.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la sentenza della CTP, di cui era stato invocato il giudicato, era una sentenza di cessazione della materia del contendere e come tale inidonea al giudicato.

La censura è fondata.

La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. S.U. 1048/2000).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Molise che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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