Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4167 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3026/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 26, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO BORIA, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6265/2/2015, emessa il 30/04/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di

SALERNO, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 30 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 156/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di R.A. contro l’avviso di accertamento CTR ed altro 2005. La CTR in particolare osservava che i motivi di gravame non inficiavano le argomentazioni addotte dal primo giudice, essendo comunque vinta la presunzione legale relativa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2, da adeguate prove contrarie prodotte dal contribuente verificato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo la CTR ritenuto non sufficientemente specifici i motivi di gravame.

La censura è inammissibile.

Come la stessa ricorrente riconosce, in realtà il giudice di appello ha deciso nel merito il gravame e peraltro non risulta affatto che lo stesso ne abbia rilevato l’inammissibilità per carenza di specificità dei motivi.

Il giudice di appello è infatti entrato nel meritum causae, ritenendo l’assenza di critiche specifiche alla sentenza appellata quale indice rilevatore dell’assenza di ragioni fondate della pretesa erariale, sicchè la censura non coglie alcuna autonoma ratio decidendi della pronuncia impugnata.

In altri termini la CTR, diversamente da quanto erroneamente afferma con il mezzo de quo la ricorrente, ha rilevato che le censure poste con l’impugnazione di merito non inficiavano le argomentazioni della sentenza di primo grado, che sono state perciò pienamente condivise. Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, artt. 2728, 2697 c.c., poichè la CTR avrebbe male statuito in ordine alla presunzione legale relativa posta a base dell’atto impositivo impugnato.

La censura è infondata.

Con il ricorso introduttivo della lite il contribuente nel merito aveva asserito la giustificabilità delle movimentazioni bancarie de quibus, allegando la documentazione relativa a tale difesa.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha puntualmente osservato che le controdeduzioni del contribuente risultavano adeguatamente asseverate dalla documentazione dimessa dallo stesso, dunque ha correttamente applicato le disposizioni legislative evocate, così esprimendo un giudizio in fatto non ulteriormente censurabile in questa sede.

Il ricorso va dunque respinto, con (Ndr: dato mancante da originale).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna dell’Agenzia fiscale ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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