Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41661 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22815-2019 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso I’AVVOCATIRA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 7/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato M.J., nella qualità di difensore di fiducia di V.E., ammesso al patrocinio a spese dello stato in relazione ad un procedimento penale che lo vedeva coinvolto, con istanza del 10 gennaio 2018 chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.

Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione ed il Tribunale adito con ordinanza del 7/1/2019, ritenuto di soprassedere in merito ai motivi di opposizione con i quali si contestava la possibilità di rilevare la prescrizione, potendosi al più fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale, riteneva, per il principio della ragione più liquida, di confermare il rigetto ma sulla base di una diversa motivazione.

In tal senso osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita, dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione.

Infatti, occorreva tenere conto non solo del quadro reddituale esistente alla data in cui si è ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma anche di quello successivamente maturato, non potendosi procedere alla liquidazione nel caso in cui sussistano i presupposti per la revoca dell’ammissione.

M.J. ha proposto ricorso avverso tale ordinanza sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della discussione orale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento per la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in quanto, una volta richiamato il contenuto dei motivi di opposizione avverso il decreto di liquidazione, che attenevano alla ricorrenza della prescrizione, il giudice ha ravvisato una diversa causa di rigetto della richiesta di pagamento, senza corrispondenza nelle richieste delle parti.

Il secondo motivo denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge ex art. 111 Cost., e precisamente per la violazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto il giudice ha deciso sulla base di una questione sulla quale non aveva invitato la parte ad interloquire, nonostante il rilievo d’ufficio.

Osserva che il motivo di opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione si fondava sull’insussistenza della rilevata prescrizione, laddove l’ordinanza gravata ha ritenuto che non potesse accedersi alla richiesta di liquidazione in quanto, essendo la stessa stata avanzata in un anno successivo a quello in cui vi era stata ammissione al patrocinio, il richiedente avrebbe dovuto dimostrare la persistenza delle condizioni reddituali per il beneficio.

Si tratta di questione mai posta dalle parti né oggetto del provvedimento opposto e che avrebbe dovuto essere quindi sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c..

Tale omissione implica quindi la nullità della decisione oggetto di causa.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 ed 83, sottolineandosi come il diritto del difensore a richiedere il compenso per l’attività prestata a favore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è ancorato alla emissione del provvedimento di ammissione ed all’assenza di un precedente provvedimento di revoca, sicché non può richiedersi, come invece fatto da parte del tribunale, di dover comprovare la permanenza dei requisiti reddituali per il beneficio, attesa anche l’indipendenza delle sorti del decreto di liquidazione dei compensi da quelle dell’eventuale revoca del beneficio, come confermato dal fatto che in caso di revoca, il diritto del difensore è intangibile, potendo lo Stato recuperare le somme pagate direttamente nei confronti della parte ammessa e poi revocata.

Il quarto motivo denuncia la nullità dell’ordinanza per la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 79, in relazione al medesimo testo normativo, art. 112.

Le norme indicate prevedono quali siano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove in dettaglio l’art. 79, lett. d), prevede l’impegno a comunicare solo fino a che il processo non sia definito, le rilevanti variazioni dei limiti di reddito.

Nella specie vi era stata l’ammissione sicché rileva che alla data della presentazione dell’istanza di liquidazione non fosse intervenuta la revoca del beneficio, con la conseguenza che il difensore ben poteva richiedere il pagamento del compenso maturato.

Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 e art. 79, comma 1, lett. d), nella parte in cui presuntivamente si è ritenuto che sussistessero i presupposti per la revoca del beneficio, solo in ragione del decorso del tempo rispetto alla data di ammissione.

Ritiene il Collegio che debba esaminarsi prioritariamente, anche per il suo carattere assorbente, il secondo motivo di ricorso che si palesa fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 22778 del 2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n. 15037 del 2018).

La ragione che ha indotto il Tribunale al rigetto dell’opposizione, diversa da quella che ha invece era stata posta in evidenza dal decreto opposto, non risulta che fosse stata prospettata dalla difesa erariale, atteso che il Ministero era rimasto contumace anche in sede di opposizione.

Peraltro la necessità per il difensore, che chiede la liquidazione dei compensi per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, di dover documentare la persistenza dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, anche per la diversa annualità in cui interviene la richiesta, se costituisce una questione di diritto implica altresì all’evidenza accertamenti di fatto, in quanto presuppone il convincimento che la persistenza dei limiti reddituali debba essere comprovata, con una verifica in fatto demandata al giudice.

La decisione della controversia è quindi intervenuta sulla base di una questione rilevata d’ufficio dal giudice e che invece andava sottoposta al contraddittorio della parte che, ove avesse avuto contezza della sua rilevanza, avrebbe potuto documentare l’effettivo reddito del proprio cliente anche per gli anni successivi a quello cui risaliva l’ammissione al patrocinio, come peraltro puntualmente dedotto nel motivo.

L’accoglimento del secondo motivo implica quindi la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.

Gli altri motivi restano assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA