Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41660 del 27/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32292-2020 proposto da:
C.E., rappresentato e difeso dall’avv.to LUCIANO CAU;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA CAGLIARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
che:
1. C.E. ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Cagliari di riforma di sentenza del Giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione accessoria di sospensione patente ex art. 189 CdS 2, comma 7.
2. La prefettura di Cagliari è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “I Tre motivi di ricorso sono tutti inammissibili. I primi due motivi sono del tutto generici. Con il primo si vuole sostenere che in caso di mancanza di querela dei soggetti danneggiati l’incidente deve intendersi solo come danno alle cose. Il motivo non è argomentato in alcun modo, né documentato, ed è anche manifestamente infondato. Il secondo attiene al computo del periodo di sospensione ed è inammissibile perché il ricorrente non chiarisce se il periodo di sospensione che il Tribunale ha escluso dal computo solo in via eventuale perché contenente il permesso di guida in determinate fasce orarie sia stato o meno computato. Il terzo motivo attinente alle spese è inammissibile, avendo il giudice seguito il criterio della soccombenza”.
4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021