Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona

del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello stato e presso gli Uffici di questa

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Agropoli in data 16

febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso al Giudice di pace di Agropoli T. A. ha proposto opposizione all’ordinanza-ingiunzione, notificatagli in data 2 luglio 2005, con la quale il Prefetto di Salerno gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 1.033, oltre accessori, per violazione della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 1, e successive modificazioni, per avere emesso un assegno bancario in assenza di autorizzazione;

che ha resistito la Prefettura;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 febbraio 2006, ha accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza-ingiunzione opposta;

che a tale conclusione il primo giudice è pervenuto avendo ravvisato: la violazione della L. n. 386 del 1990, art. 8-bis, essendo stato il verbale di contestazione dell’infrazione notificato al ricorrente oltre il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura del rapporto, – ancora, la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine di 30 giorni ivi previsto; infine, la nullità del provvedimento, per carenza di potere del funzionario (il dirigente dell’area 4-bis) firmatario dell’atto;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura di Salerno ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2007, sulla base di cinque motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23) la Prefettura si duole che la decisione impugnata abbia annullato l’ordinanza-ingiunzione per motivi non dedotti dall’opponente;

che il motivo è manifestamente fondato;

che risulta dagli atti che il T., a fondamento dell’opposizione, ha dedotto esclusivamente di non avere avuto alcuna notizia di alcun provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni e di avere, comunque, provveduto, a seguito del protesto del titolo, ad effettuare il pagamento di quanto dovuto al portatore dell’assegno;

che, invece, il Giudice di pace ha accolto l’opposizione per ragioni non fatte valere dall’opponente;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 14 giugno 2006, n. 13751), in tema di giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, regolato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, il giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l’atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. , che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame degli altri mezzi, proposti in via subordinata, con cui la Prefettura ricorrente prospetta vizi in iudicando della sentenza impugnata;

che, accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Agropoli, in persona di diverso giudicante, per l’esame dei motivi di opposizione fatti valere dall’opponente;

che il giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Agropoli, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA