Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 21/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 21/02/2018, (ud. 09/11/2017, dep.21/02/2018),  n. 4166

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Q.A.R. propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Milano, n. 1248/12/2011, depositata in data 1.4.2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per IRPEF ed ILOR relative all’anno d’imposta 1979, con cui era stato rettificato il reddito imponibile netto derivante dall’attività di rivendita di giornali, sulla base della rideterminazione della percentuale di ricarico nella misura del 25% – è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, sul presupposto della durata ultradecennale della controversia in esame e della soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate intimata non si è costituita mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso sono suscettibili di esame congiunto, essendo accomunati dal sottoporre a censura il provvedimento impugnato (che deve ritenersi avere natura di decreto presidenziale e non di sentenza: cfr. il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, convertito con mod. nella L. n. 73 del 2010) sotto il profilo dell’omessa condanna alle spese, specificamente richieste dalla contribuente, della parte soccombente, da identificarsi, secondo la ricorrente, nell’Amministrazione finanziaria.

Va, preliminarmente, rilevato che i predetti motivi non sono correlati all’espressa indicazione di alcuna delle specifiche ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 c.p.c.: nell’intestazione dei motivi di ricorso, in particolare, la difesa della ricorrente si è riferita, rispettivamente, alla “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15”; alla “omessa pronuncia sulle spese di giudizio in violazione del principio generale di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1”; alla “inosservanza degli artt. 24 e 111 Cost.”; infine, alla “violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.”, facendo poi seguire una trattazione unitaria delle doglianze formulate. In tale prospettiva, deve osservarsi che, in linea generale, il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell’art. 91 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso., integra un vizio di omessa pronuncia (Cass. Sez. 5, 23.6.2005, n. 13513, Rv. 582009-01).

La deduzione di un’ipotesi di omessa pronunzia da parte del giudice di merito, pertanto, “deve essere fatta valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa” (Cass. S3ez. 6-L, Ord. n. 329 del 12.1.2016, Rv. 638341-01).

2. Risulta, perciò, applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza 24.7.2013, n. 17931 (Rv.627268-01), secondo cui “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”.

3. Nella specie, risulta che la ricorrente, al di là dell’incompleta ed impropria intestazione del denunciato vizio di legittimità, ha, bensì, dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. (motivo n. 4), rispetto alla quale i richiami alla violazione delle altre norme processuali in tema di condanna alle spese (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 c.p.c.) e dei precetti costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) – che risulterebbero inammissibili ove autonomamente considerati – risultano privi di reale autonomia, in quanto tali disposizioni rappresentano semplicemente i parametri normativi ai quali avrebbe dovuto essere ispirata la pronuncia di cui la ricorrente lamenta pur sempre l’omissione, onde gli stessi (motivi nn. 1, 2 e 3) possono considerarsi assorbiti nel motivo n. 4); ciò, del resto, è eloquentemente confermato dallo sviluppo argomentativo dei predetti motivi, affrontati promiscuamente e, quindi, da considerarsi come un tutt’uno.

4. Ciò posto, peraltro, va aggiunto che, nella specie, alla deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. (e delle altre norme come sopra richiamate) non si aggiunge nel ricorso, come richiedono le S.U., alcun univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione: riferimento assente sia nella parte specificamente relativa alla trattazione della violazione della predetta norma processuale, sia in quella relativa all’esposizione dei primi tre motivi, da considerarsi, come già rilevato, assorbiti. La ricorrente, invero, si è limitata ad argomentare soltanto sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento: da ciò consegue l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, in esso assorbiti i primi tre motivi (cfr. Cass. sez. 6-3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015 Rv. 636722-01).

5. Per completezza argomentativa deve osservarsi che l’inammissibilità in parte qua del ricorso scaturisce, altresì, da un ulteriore profilo.

Va premesso che il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito in L. n. 73 del 2010, prevede che “Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato (…)”.

L’interpretazione autentica della predetta disposizione è stata fornita dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, in base al quale “il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica”.

Ciò posto, in ordine alla pronunzia sulle spese derivanti dalla definizione ope legis delle controversie tributarie ai sensi della normativa citata, deve trovare applicazione il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, il quale, nel testo ratione temporis vigente prevedeva che “1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28. 3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. L’ultimo comma della disposizione citata regola, dunque, la sorte delle spese del giudizio di cui è dichiarata l’estinzione in caso di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, stabilendone il definitivo accollo a carico della parte anticipataria.

Sul punto, va registrato che la sentenza 4-12 luglio 2005, n. 274 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del comma 3 in esame “nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge” non ha intaccato la legittimità e la validità del criterio di ripartizione delle spese processuali -, il proprio in ipotesi del tipo di quella in esame (come confermato, altresì, dal nuovo p testo del predetto comma, così come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. q), n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2016, secondo il quale “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”).

Da quanto osservato consegue, pertanto, l’inammissibilità, per carenza di interesse delle doglianze prospettate nei termini illustrati, in quanto l’eventuale accoglimento della censura in esame non potrebbe condurre, stante il contenuto della disposizione normativa citata, ad alcun risultato pratico favorevole al ricorrente medesimo.

6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce errata applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 55, in luogo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, in relazione al mancato tempestivo deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza avanti alla C.T.C..

Il motivo è infondato.

Secondo il regime transitorio previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. citato era sanzionata con l’estinzione del giudizio. La norma prevede, in particolare, che, “relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’art. 28”.

Va rilevato che il secondo periodo del comma 2 di tale disposizione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine per l’istanza di trattazione decorra dalla data di ricezione dell’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza stessa.

In epoca successiva, è stato introdotto del D.L. n. 112 del 2008, art. 55, in tema di accelerazione del contenzioso tributario, il quale così recita: “Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 351, per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

Presupposto logico per l’operatività dell’art. 55 da ultimo citato è che il processo non fosse ancora estinto in forza di eventi verificatisi anteriormente ancorchè non ancora rilevatile che non fosse stata ancora fissata l’udienza di trattazione.

In tale prospettiva, la ricorrente lamenta che, nella specie, nessuna istanza di trattazione era mai stata presentata entro il termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 75 (successivamente prorogato sino al 24.2.1994 D.L.26 novembre 1993, n. 477, ex art. 2, conv. in L. 26 gennaio 1994, n. 55), onde il procedimento doveva considerarsi già estinto precedentemente alla presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 22.12.2008 ai sensi del D.L. n. 112del 2008, art. 55.

Tuttavia, la stessa ricorrente non ha dimostrato, e neppure allegato, se – e, in caso affermativo, in quale preciso momento – sia stato comunicato e sia stato correlativamente ricevuto l’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza di trattazione: adempimento che, come stabilito da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, segna il dies a quo dal quale avrebbe dovuto decorrere il predetto termine e la cui individuazione e dimostrazione da parte della ricorrente sarebbe stata indispensabile al fine di stabilire la sussistenza della dedotta violazione.

7. Infine, relativamente alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., deve osservarsi che la stessa risulta inammissibile.

Invero, premesso che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c., è proponibile per la prima volta in sede di legittimità soltanto se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione (Cass. 15.2.2007 n. 3388; Cass. sez. 3, 8.6.2007, n. 13395 del 08/06/2007 (Rv. 597497-01), va rilevato che, all’opposto, la ricorrente ha correlato tale domanda all’avere l’Amministrazione finanziaria agito avanti alla Commissione tributaria centrale per coltivare le proprie pretese creditorie nonostante l’avvenuta estinzione del giudizio per inattività (quantomeno per mancata presentazione tempestiva dell’istanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 75), ossia per danni che afferma essere pertinenti al giudizio avanti la predetta Commissione.

In tale prospettiva, la stessa ricorrente avrebbe avuto l’onere di formulare uno specifico motivo di ricorso per cassazione deducendo l’eventuale vizio della decisione impugnata riferibile alla domanda di cui all’art. 96 c.p.c., ove effettivamente formulata avanti alla Commissione tributaria centrale, di poi riproducendo o trascrivendo il contenuto delle doglianze proposte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Nella specie, va registrata sia l’assenza di uno specifico motivo attinente al profilo in esame, sia, comunque, l’assolvimento degli adempimenti previsti in punto di autosufficienza del ricorso, onde la relativa domanda risulta inammissibile.

La mancata costituzione dell’Agenzia intimata esime da ogni pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c.. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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