Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22214-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TREVISSON MAURO, CUTAIA DARIO,

giusta delega in atti;

– REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAGLIONA GIULIETTA, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 569/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/05/2007 r.g.n. 83/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito l’Avvocato MARIA CLAUDIA LEPORE per delega GAETANO LEPORE;

udito l’Avvocato STEFANO SANTARELLI per delega GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., deducendo di aver subito una infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992. Integrato i contraddittorio con la Regione Piemonte, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda nei confronti del Ministero e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione rigettando il gravame del Ministero della Salute. Avverso questa pronuncia l’amministrazione appellante propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e riproponendo l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero, sul rilievo che l’istanza è stata presentata dal sig. B. in sede amministrativa in epoca successiva al trasferimento alle Regioni delle funzioni relative all’erogazione del beneficio.

Il sig. B. e la Regione Piemonte resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Amministrazione ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se “nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1892, presentate in via amministrativa in data successiva a quella dell’effettivo trasferimento dallo Stato alle Regioni dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia…. la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione”.

Il quesito trova risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009 nn.21703, 21704, 21707).

Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA