Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19749-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO PAGLIANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MATTEO PANNI, GIORGIO MOROTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDI SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1287/23/2018, depositata il 26.3.2018 non notificata, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello del Comune di Manerba del Garda su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu e Tasi per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 sul presupposto che l’immobile posseduto da B.G. non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell’esenzione.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.

Il Comune di Manerba del Garda si è costituito con controricorso.

Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stata riconosciuta l’esenzione sulla casa principale per l’immobile di propria residenza.

La censura non è fondata.

E’ incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune.

Osserva la Corte che il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi. Il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242).

D’altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l’aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (…)” (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019).

Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Manerba del Garda mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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