Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2812/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
CB RISTOBAR DI C.C. & C. SAS, C.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2858/32/2015 emessa il 15/04/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il
25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 15 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 78/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva accolto i ricorsi di CB Ristobar di C.C. & C. sas e del socio accomandatario contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IRES, IRAP, IVA 2009. La CTR osservava in particolare che la parte degli atti impositivi impugnati applicativa della metodologia analitico-induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), non era fondata su dati fattuali adeguati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati non si sono difesi.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
In via preliminare deve essere rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata per omessa instaurazione rituale del contraddittorio.
Non risulta infatti evocato nei gradi di merito il socio accomandante della società contribuente e quindi vi è stata la pretermissione di un litisconsorte necessario “originario” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 27337 del 23/12/2014).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Varese, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017