Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4166 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4166 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 27731-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente della
Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
POLCE FELICIA, BEVILACQUA FIORELLA, D’ESTE CARLO
MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TRIONFALE
7, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORINI, rappresentati e

Data pubblicazione: 02/03/2016

difesi dall’avvocato GABRIELE SILVETTI, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 625/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato ROBERTO PALASCIANO, difensore del
ricorrente, che chiede raccoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla
Regione Abruzzo confermando la sentenza del Tribunale di Sulmona
che aveva dichiarato il diritto dell’attuale parte intimata alla
perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella
percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli
articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del 2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005
ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 fino all’abrogazione sopravvenuta
per effetto della L.R. Abruzzo n. 24 del 2011 con condanna della
Regione a corrispondere le differenze retributive maggiorate degli
interessi legali a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle
citate leggi regionali.
Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione
sulla base di quattro censure cui resiste con controricorso la parte
intimata.
Con i motivi di ricorso la Regione deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 43 della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, per come
modificato dalla L.R. Abruzzo n. 6 del 2008, art. 1, comma 2, alla luce
degli art. 36 e 117 della Costituzione anche nel relativo combinato
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L’AQUILA del 09/05/2013, depositata il 27/05/2013;

disposto e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva
di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione
dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del

disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme
previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Denuncia, inoltre, violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della L.R
Abruzzo n. 118 del 1998 come modificato dall’art. 43 della Legge
regionale Abruzzo n. 6 del 2005 e dall’art. 1, comma 2, Legge regionale
Abruzzo n. 16 del 2008, censurando la sentenza impugnata per aver
legittimato, con la sua interpretazione, un allineamento dinamico verso
l’alto della voce retributiva.
Con la terza critica, la Regione Abruzzo, asserendo violazione dalla
L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, rileva che la Corte del
merito non ha tenuto conto che nell’amministrazione regionale sono
confluiti lavoratori provenienti da soggetti diversi dalle
amministrazioni in senso proprio quali i consorzi di bonifica la
retribuzione dei cui dipendenti non può essere considerata quale
parametro per la determinazione del MA essendo detti consorzi
estranei alle pubbliche amministrazioni di cui al d.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 2, comma 2.
Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 278 anche in
relazione all’art. 112 c.p.c. lamentandosi che la domanda originaria non
era di condanna generica, bensì di condanna ad una determinata
somma, ragion per cui non avrebbe potuto il Tribunale prima e, poi, la

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parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost. Chiede pertanto che sia

Corte di Appello limitarsi ad una sentenza di mero accertamento senza
operare alcuna quantificazione del dovuto.
Orbene, questa Corte, nel decidere controversie identiche alla
presente, ha rilevato che “la Corte costituzionale con sentenza n. 211
del 2014 investita dal Tribunale di Teramo della questione di legittimità

(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e
pluriennale 2005-2007 della Legge Regione Abruzzo – Legge
finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della
L.R. Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed
indifferibili) in riferimento all’art. 117 Cost., comma 2, lett. 1), dal
momento che la disciplina del trattamento economico dei dipendenti
regionali rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che
appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predetta L.R. Abruzzo 8
febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’ art. 1, comma 2, della L.R.
Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce il comma
2 bis nell’art. 1 della L.R. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118
(Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio
prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei
confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di
pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del
1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’art. 43 della
citata L.R. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di
anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello
percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni,
sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei
dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le
condizioni previste e, quindi, eccede dall’ambito di competenza
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costituzionale dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6

riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento
civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (cfr. Cass. 2
dicembre 2014, n. 25492; Cass. 10 dicembre 2014, n. 26045; Cass. 15
dicembre 2014, n. 26320).
Stante la declaratoria d’incostituzionalità della L.R. Abruzzo n. 6 del

comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2 bis nella L.R.
Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118, art. 1, su cui si fonda la domanda del
dipendente, il ricorso per cassazione va accolto, la sentenza impugnata
va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.
proc. civ., con il rigetto della originaria domanda ( con conseguente
assorbimento del quarto motivo).
Il recente intervento della Corte costituzionale e l’orientamento
espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere
sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015.

2005, art. 43 come sostituito dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1,

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