Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41659 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 03/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29557-2020 proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO

CIARDO;

– ricorrente –

contro

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FERSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il

13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2021 dal Presidente Relatore.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 160/2020, resa pubblica il 13.2.2020, in accoglimento dell’appello proposto da S.F. contro il vicino C.F. avverso la sentenza di primo grado (n. 157/2013 del locale Tribunale sez. Tricase) ha condannato quest’ultimo “alla rimozione delle opere murarie presenti sul confine della porzione immobiliare individuata in catasto al fol. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) (OMISSIS), costituenti impedimento al pieno esercizio della servitù di passaggio costituita tra le parti in virtù della scrittura privata (OMISSIS) e relativo allegato”.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il C. con due motivi contrastati con controricorso dallo S..

Il relatore ha proposto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con logico assorbimento del primo.

Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione.

In prossimità dell’adunanza il controricorrente ha depositato una memoria con allegata documentazione.

2.1 Col primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, rimproverandosi alla Corte d’Appello di non avere rilevato il difetto di interesse dello S., che già munito di un titolo di reintegra nel possesso del passaggio in danno dell’autore dello spoglio, ha incardinato un nuovo giudizio con identica domanda unicamente nei confronti dell’avente causa.

2.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 177 c.c., e dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, rimproverando ai giudici di merito di non avere considerato che il suo acquisto era avvenuto in regime di comunione legale col coniuge M.A., litisconsorte necessaria nel giudizio avente ad oggetto la rimozione di opere. Precisa che lo stesso attore aveva depositato l’atto per notaio B. del 15.11.2003, da cui risultava tale circostanza.

3. Prima di esaminare i motivi di ricorso è opportuno chiarire che per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (v. Sez. 2 -, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587; Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006 Rv. 588613); Sez. 1, Sentenza n. 28855 del 29/12/2005 Rv. 587153).

Il principio, di carattere generale, vale logicamente anche per le memorie di cui all’art. 380-bis c.p.c., previste per il procedimento dinanzi alla sezione indicata dall’art. 376 c.p.c., comma 1 (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17893 del 27/08/2020 Rv. 658757; Sez. 2 -, Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598). Da ciò discende l’irrilevanza, almeno in questa sede, dei fatti dedotti dal controricorrente nella memoria (trasferimento del fondo servente nelle more del giudizio di legittimità).

4. Passando all’esame delle censure proposte dal ricorrente, il secondo motivo, il cui esame è preliminare per evidenti ragioni di priorità logica, è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’actio confessoria” o “negatoria servitutis” dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente “pro indiviso” a più proprietari, l’azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata “pro quota” in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l’azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (tra le varie, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016 Rv. 639635; Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002 Rv. 554957).

Analogo principio si trova affermato anche in tema di tutela possessoria. Ed infatti, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario non solo quando egli, nella disponibilità materiale o solo “in iure” del bene su cui debba incidere l’attività ripristinatoria, abbia manifestato adesione alla condotta già tenuta dall’autore dello spoglio o abbia rifiutato di adoperarsi per l’eliminazione degli effetti dell’illecito, ovvero, al contrario, abbia dichiarato la disponibilità all’attività di ripristino, ma anche nell’ipotesi in cui colui che agisca a tutela del suo possesso ignori la situazione di compossesso o di comproprietà, perché in tutte queste fattispecie anche il compossessore o comproprietario non autore della condotta di spoglio è destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 Rv. 634086; Sez. 2, Sentenza n. 3933 del 18/02/2010 Rv. 611526).

Il litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, poiché è questa che fissa e delimita l’ambito della controversia. Ne consegue che, ove la ricorrenza di tale litisconsorzio non sia rilevata d’ufficio, è onere della parte dimostrare, in relazione alla domanda, i presupposti che giustificano l’integrazione del contraddittorio e, se tale eccezione viene posta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la relativa prova deve emergere dagli atti (tra le tante, v. L, Sentenza n. 14820 del 27/06/2007 Rv. 597768; Sez. 2, Sentenza n. 682p2bidelione 27/12/2021 19/03/2013 Rv. 625383).

Nel caso di specie, è pacifico che il titolare del fondo dominante ( S.) ha agito per far accertare l’esistenza della servitù di passaggio e per ottenere la condanna del convenuto C.F. ad eliminare il muro eseguito al confine delle rispettive proprietà con ripristino del passaggio (cfr. atto di citazione).

Ebbene, dagli atti del processo – che la natura del vizio consente di consultare – risulta, ma il fatto non è neppure contestato, che C.F. (proprietario del fondo servente) aveva acquistato l’immobile in regime di comunione legale col coniuge (cfr. atto per notaio B. del (OMISSIS) prodotto davanti al Tribunale) e quindi si poneva, sin dal primo grado di giudizio, una questione di integrità del contraddittorio dal lato passivo.

Prive di rilievo si rivelano le argomentazioni del controricorrente secondo cui non si pone alcun problema di contraddittorio “perché si sta mettendo in essere il contenuto della sentenza n. 58/2003… anteriore alla data del rogito notarile e “la presenza della moglie in regime di comunione legale…. forse è necessaria in una futura azione petitoria”.

E’ sufficiente rilevare in proposito che all’esecuzione delle sentenze contenenti obblighi di fare è preordinato il processo di esecuzione (cfr. art. 612 c.p.c. e ss.), mentre nel caso di specie lo S. ha ritenuto di promuovere un autonomo giudizio di cognizione contro il successore a titolo particolare di C.M..

I giudici di merito dovevano quindi porsi, anche di ufficio, il problema dell’integrità del contraddittorio dal lato passivo.

Consegue la nullità del giudizio di primo grado, che avrebbe dovuto comportare, da parte della Corte di merito, la rimessione delle parti al primo giudice. A tale omissione vi rimedia la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

La causa va pertanto rinviata al tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Resta logicamente assorbito l’esame del primo motivo sull’interesse ad agire.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo; dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette gli atti al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

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