Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4165 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4165 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26561-2009 proposto da:
TIRRO’ MARIA, URRATA CRISTINA, URRATA ANTONIO, URRATA
ALESSIA tutti in qualità di eredi di URRATA CIRINO,
elettivamente domiciliati in ROMA CORSO D’ITALIA 19,
presso lo studio dell’avvocato SED BRUNO, che li
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrenti –

2013

contro

3010

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VICENZA 2;
– intimato –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 21/02/2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

ANTONIO, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VICENZA 2;
– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2008 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

TIRRO’ MARIA, URRATA CRISTINA, URRATA ALESSIA, URRATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7-10-2008 la CTR Veneto rigettava l’appello proposto da Urrata Cirino, medico
condotto, confermando la sentenza della CPT di Vicenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente
awerso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria relativo all’istanza di rimborso IFtAP per gli anni
1998-2002, presentata il 20-5-2003; in particolare la CTR rilevava che, in presenza di redditi professionali,
l’IRAP si presumeva come dovuta, salva la prova contraria, da parte del contribuente, dell’assenza

fossero modesti ed indispensabili per l’attività e che quest’ultima fosse svolta non da personale
dipendente; determinante era, invece, la circostanza che per lo svolgimento dell’attività fosse necessario
l’utilizzo di beni strumentali ed il coordinamento dello studio medico da parte del professionista.
Awerso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione Urrata Antonio, Tirrò Maria, Urrata Cristina e
Urrata Alessia, tutti quali eredi di Urrata Cirino (deceduto IL 29-8-2007), affidato a tre motivi; resisteva con
controricorso l’Agenzia, che presentava anche ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione degli
artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 132, comma 2, n. 4 cpc e 118, comma 1, disp. att. cpc, deducevano la
nullità della sentenza per mancanza o estrema concisione della gravata sentenza, con conseguente
impossibilità di individuare le ragioni della decisione.
Il motivo è infondato.
Per principio già espresso da questa Corte, invero, “in tema di contenuto della sentenza, la concisa
esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132,
comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nella versione anteriore alla modifica da parte dell’art. 45, comma 17, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da
apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni
poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia
possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della
strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo
scopo (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132
cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei
fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione” (Cass. 22845/2010).

dell’autonoma organizzazione; nel caso di specie, a detta della CTR, a nulla rilevava che i beni strumentali

Nel caso di specie la CTR ha esposto, con la necessaria sintesi, sia lo svolgimento del processo sia i motivi
della decisione, rendendo intelligibile la decisione (come su riportata) e comprensibili le ragioni poste a suo
fondamento (anch’esse su evidenziate).
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 d.lgs 446/97, deducevano che la CTR aveva automaticamente applicato l’imposta al
contribuente solo in quanto libero professionista svolgente un’attività professionale produttiva di ricchezza,

impiegati beni strumentali eccedenti —secondo l’id plerumque accidit- il minimo indispensabile per
l’esercizio della stessa o se il contribuente si awalesse in modo non occasionale di lavoro altrui.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziavano -ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione sotto il profilo
dell’eccepita assenza dell’elemento organizzativo nello svolgimento dell’attività professionale, in relazione
al fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella mancanza in capo al contribuente della
soggettività passiva ai fini IRAP, per la conclamata assenza di dipendenti e l’evidente inesistenza di
apparecchiature, macchinari o beni mobili di particolare valore.
Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.
Per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di IRAP, presupposto per
l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l’esercizio
abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni owero alla
prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi
beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per
l’esercizio della professione, oppure si awalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l’esistenza di
un’autonoma organizzazione non dev’essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e
gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un
apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni
strumentali e/o di lavoro altrui (v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007); in particolare, per
quanto concerne l’attività di medico, è stato affermato che “la disponibilità, da parte dei medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato
delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del
“minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini
dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di
personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass.
10240/2010).

senza considerare se l’attività fosse in concreto autonomamente organizzata, e cioè se nell’attività fossero

La CTR, che ha fondato la sua decisione solo sulla utilizzazione, da parte del professionista, di beni
strumentali (anche se modesti ed indispensabili) e sul mero coordinamento, ad opera del contribuente
medesimo, dello studio medico (anche in accertata assenza di personale dipendente), non ha fatto corretto
uso di tali principi, e va quindi cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla CTR Veneto, diversa composizione,
che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. q. M.

composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.
Così deciso in data 30-10-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, alla CTR Veneto, diversa

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