Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4165 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19713-2018 proposto da:

D.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

66, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VIEL, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERENA CANCELLARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3382/3/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3382/03/2018, depositata il 14.12.2017 non notificata, la CTR della Calabria – dichiarava inammissibile l’appello di D.L.S. proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Crotone che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento sul presupposto che il ricorrente avesse dedotto, come unico motivo di appello una circostanza nuova e segnatamente l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo posta.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con il motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare deduce che la CTR aveva ritenuto nuovo il motivo di appello senza considerare i motivi aggiunti formulati in primo grado necessitati dalle produzioni documentali effettuate nelle more della costituitasi Agenzia delle Entrate-riscossione.

La censura non è fondata.

Il ricorrente ha trascritto il motivo di appello, dichiarato inammissibile dalla CTR, con il quale aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo in quanto il giudice di primo grado non aveva motivato sull’eccezione di nullità assoluta della cartella di pagamento notificata a mezzo del servizio postale.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica dell’avviso bonario e solo nei motivi aggiunti aveva eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento perchè effettuata a mezzo posta e non ad opera dell’Agente alla riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Tale domanda non poteva che ritenersi nuova in quanto certamente non derivane dalla produzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere utile rilevare che “la nullità della notifica della cartella esattoriale… è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014), e, per cui, più in generale, “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla spese in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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