Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4165 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2683/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3579/39/2015, emessa l’11/06/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di

LATINA, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva l’appello proposto da D.P.G. avverso la sentenza n. 232/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la contribuente aveva adeguatamente provato la sussistenza ed inerenza dei costi oggetti della ripresa fiscale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via preliminare è da rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente, poichè diversamente da quanto in fatto affermato dalla medesima lo stesso risulta essere stato consegnato per la notifica l’ultimo giorno utile, essendo tale il 18 gennaio 2016, tenuto conto sia del termine semestrale c.d. lungo sia del periodo di sospensione feriale di giorni 31.

Ciò posto, si deve poi affermare la dirimente ed assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia fiscale lamenta la nullità della sentenza per “motivazione apparente”.

Va infatti ribadito che “Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado che, in una controversia tributaria inerente all’accertamento dell’esatto ammontare della base imponibile Irpeg ed Ilor, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario nella sentenza di primo grado ed in risposta ad uno specifico motivo d’appello, si era limitato ad affermare che la parte aveva prodotto tutta la documentazione relativa ai costi sostenuti, i quali avevano un’incidenza sul fatturato appena superiore al 1%, percentuale ritenuta sufficientemente congrua)” (Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009, Rv. 606087).

La sentenza impugnata è chiaramente contrastante con tale principio di diritto, poichè si limita ad affermare apoditticamente senza alcuna argomentazione ulteriore l’adeguatezza probatoria della difesa in fatto della contribuente appellante, sicchè va cassata con rinvio al giudice a giro per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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