Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41646 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 290-2021 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI N 51, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14285/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si fonda su un motivo di ricorso con il quale si censura la decisione del Tribunale di compensare le spese ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni che la Corte Costituzionale ha indicato nell’accogliere la questione di costituzionalità dell’art. 92 c.p.c., comma 3.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il Tribunale ha motivato il ricorrere delle suddette ragioni nel fatto che l’infrazione contestata era stata commessa e l’accoglimento della domanda era stato determinato dalla sussistenza di un’ipotesi di errore scusabile per l’incertezza che si era determinata in ordine alla creazione o ripristino di una corsia preferenziale.

Le suddette ragioni possono rientrare nel concetto di assoluta incertezza nella soluzione della questione trattata che giustifica la compensazione. Nel caso di specie l’assoluta incertezza riguardava con giudizio insindacabile da questa Corte l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 3, alla fattispecie.

In sostanza si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, Sez. 6 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019)”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite oltre al ricorrente.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

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