Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41644 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 817-2021 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 13705/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/10/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.G. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sollecito di pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con due motivi di ricorso si deduce tra l’altro la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c. e del D.Lgs. n. 15 del 2011, art. 7 e dell’art. 2943 c.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento. Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), art. 201, comma 5.

Proprio a proposito dell’opposizione c.d. recuperatoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ai sensi del D.Lgs. ora citato, ex art. 7, comma 3, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.

Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf. Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. 2, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000).

Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 3, anche alle censure che investivano la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua priva della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano evidentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c..

4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.

5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

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