Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. BONI NADIA, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via S. Marcello Pistoiese, n.

73;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCHEGGINO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. FIORANI LAURA, elettivamente domiciliato in

Roma, via Savoia, n. 84, nello studio dell’Avv. V. Moriconi;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Spoleto in data 22

novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.D. ha proposto ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia stradale di Scheggino, con il quale gli era stata contestata l’infrazione, accertata tramite l’apparecchiatura “Velomatic 512”, dell’art. 142 C.d.S., comma 8, perchè il giorno (OMISSIS), alle ore 15,51, circolava alla velocità di Km/h 71, superando di 21 Km/h il limite di velocità di 50 Km/h, consentita in quel tratto di strada, S.S. (OMISSIS);

che, nella resistenza del Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, ha rigettato l’opposizione;

che, quanto alla eccezione della mancata contestazione immediata, il Giudice di pace ha rilevato che nel verbale opposto è riportata la motivazione specifica della impossibilità della contestazione immediata e che l’opponente non ha nè allegato nè fornito la prova contraria, ossia la dimostrazione che l’apparecchiatura autovelox utilizzata nel caso specifico consentiva la rilevazione immediata della velocità accertata;

che, in ordine alla eccepita inefficienza della segnaletica stradale in quel tratto di strada, il primo giudice ha sottolineato che l’accertamento è avvenuto al Km 29,750 e che in quel tratto di strada è situato il centro abitato del Comune di Scheggino, sicchè il limite di velocità è di 50 Km/h, ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 1;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il C. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 gennaio 2007, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo mezzo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 79 e 77 reg. esec. C.d.S., approvato con il D.P.R. n. 495 del 1992”: con esso – premesso che l’inadeguatezza della segnaletica stradale risulta dalla documentazione fotografica allegata al ricorso – si chiede che la Corte “si esprima sulla corrispondenza alla legge della contravvenzione applicata al C., che percorreva alla velocità di 71 Km/h la S.S. (OMISSIS) e, in particolare, sulla rispondenza al codice della strada e al suo regolamento della segnaletica esistente su tale tratto stradale”;

che il motivo è inammissibile;

che, difatti, esso denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, esclusivamente con la preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma senza che la deduzione dell’errore di diritto sia dimostrata per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate dal ricorrente;

che è noto, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., Sez. 3^, 7 maggio 2007, n. 10295);

che, al di là della astratta enunciazione, l’impugnazione si risolve nella prospettazione di una lettura delle risultanze processuali ed in una contestazione del convincimento al quale, sulla base di esse, è pervenuto il primo giudice, il quale ha rilevato come l’infrazione è avvenuta in un tratto di strada ricompreso nel centro abitato del Comune di Scheggino;

che con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rilevando che “il segnale di limite di velocità di 50 Km/h è posto molto prima del luogo dove è avvenuto l’accertamento e dopo il bivio per la località di Scheggino, che è un paese che si trova non sulla strada, ma un poco distante”, e che “il tratto dove è avvenuto l’accertamento sembrava essere su un tratto della S.S. (OMISSIS) da considerarsi extraurbano, non essendovi stata ripetizione del segnale”;

che il motivo è infondato, posto che la doglianza prospettata dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non evidenzia alcuna o-biettiva omissione o insufficienza dell’argomentazione in fatto operata dal giudice di merito nè alcuna lacuna del ragionamento decisorio, e si limita a riproporre il motivo di opposizione sul quale il primo giudice si è pronunciato con adeguata motivazione, spiegando che, essendo l’accertamento de quo avvenuto in un tratto di strada posta nel centro abitato del Comune di Scheggino, il limite di velocità è, ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 1, di 50 Km/h;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA