Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4164 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 17565-2012 proposto da:
COPPI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENRICO DE METRIO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona

del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

Pd4 LA4
avverso la sentenza n. 28/2011 della COMM.TRIB.REGri
BARI, depositata il 10/05/2011;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

24.10.2017 n. 12b n.r.g. 17565-12 ORD TRIB

Rilevato che:

seguito di mancato riscontro a istanza di accertamento per adesione
presentata il 25/11/2002, la Coppi s.r.l. a socio unico ha impugnato
avviso di rettifica parziale di dichiarazione i.v.a. ex art. 54 quinto
comma d.p.r. n. 633 del 1972 con cui l’Agenzia delle entrate, sulla
scorta di un p.v.c. redatto in data 30/9/99 dalla polizia tributaria di
Bari, ha escluso credito i.v.a. per l’anno di imposta 1997 a seguito del
rinvenimento presso un centro di intermediazione di uve in Barletta di
documentazione extracontabile relativa a cessioni, apparentemente
destinate ad altro soggetto (Co.Puglie s.r.I.) ma in effetti volte a
favore della ditta individuale Coppi Michele, di uva da tavola di cui è
vietata la vinificazione, nonché a seguito dell’acclaramento della
successiva lavorazione e rivendita come mosto alla Coppi s.r.I.;
2.

rigettato il ricorso da parte della commissione tributaria

provinciale, adìta dalla contribuente con sentenza depositata il
10/5/2011 la commissione tributaria regionale di Bari ha respinto
l’appello;
3. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso
per cassazione la parte contribuente, su tre motivi articolati a loro

l

1. con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari, a

volta in più censure, rispetto al quale l’Agenzia ha resistito con
controricorso.

1. il ricorso – avverso sentenza depositata il 10/5/2011 – è
tempestivo in quanto la scadenza del termine lungo ex art. 327 cod.
proc. civ., come anche indicata dalla controricorrente, si è avuta il
25/6/2011; in tale data, però, a differenza di quanto considerato
dalla controricorrente, risulta avere tempestivamente la ricorrente
richiesto la notifica (cfr. attestazione pagamento Unep Bari),
effettuata a mezzo posta il dì seguente;
2. il ricorso, benché di difficile lettura per le modalità di redazione
che lo connotano, è ammissibile, in quanto – diversamente da quanto
eccepito dalla controricorrente – non manca del tutto di una
esposizione sommaria dei fatti; nel caso di specie, infatti, va data
continuità all’indirizzo (cfr. Cass. n. 18363 del 18/09/2015) per cui la
tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di
documenti (nel caso di specie utilizzata) si traduce in un’esposizione
dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3,
c.p.c., sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei
documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile
ed isolabile, non possa essere separato ed espunto (come avviene

2

Considerato che:

pure nel caso di specie) dall’atto processuale, la cui autosufficienza,
una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le
dimensioni globali, può essere valutata favorevolmente, in base agli
ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi;

vizio di motivazione, richiamando gli artt. 41 e 21 settimo comma del
t.u. i.v.a., 1, primo comma lett. a) del d. Igs. n. 74 del 2000, le
norme in tema di ermeneutica contrattuale, quelle unionali e nazionali
di divieto e limitazione dell’uso di talune uve per la vinificazione,
nonché ancora 19 primo comma e 21 settimo comma t.u. i.v.a.; ad
avviso del ricorrente, non potrebbe parlarsi di operazioni inesistenti,
essendosi verificata l’operazione ed essendo essa tra soggetti
esistenti, al limite interposizione essendosi avuta tra Laporta Michele,
la ditta Coppi Antonio e la Co.puglie s.r.I., essendo estranea la Coppi
s.r.I.; neppure vi sarebbe danno per l’erario trattandosi di detrazioni
dei costi di mosto o di vino sia pure provenienti da uve da pasto; vi
sarebbe poi una inammissibile trasfusione del divieto di uso di uve in
inesistenza dell’acquisto di mosti e vini pur eventualmente
illecitamente elaborati (all’uopo sono trascritte fatture e forniti dati
relativi alle operazioni); non potrebbe quindi parlarsi di operazioni
illegittime;
2. con il secondo motivo la Coppi s.r.I., deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 2797

(rectius

3

3. con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e

2697), 2727, 2728 e 2729, 2700 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ.,
lamenta che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non
sarebbe emerso alcun risultato irregolare dalle analisi dei prelievi
effettuati, per cui non vi era prova dell’asserita sofisticazione

tavola; gli indizi comunque non avrebbero i necessari requisiti; vi
sarebbe stata erronea lettura dei certificati sui campioni;
3.

con il terzo motivo, infine, la società ricorrente deduce

violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e •56 del t.u. i.v.a., in
quanto sia l’avviso di rettifica parziale sia la sentenza di esso
confermativa violerebbero i requisiti di motivazione;
4. i tre motivi, strettamente connessi già nella loro formulazione,
vanno trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili;
5. va al riguardo richiamato che:
– il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme
interpretazione della legge assegnata a questa corte dal r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e

4

mediante introduzione per il 15% del prodotto di uva da pasto o da

inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione;
– il vizio motivazionale rilevante, secondo l’art. 360 primo comma

riformulazione della norma disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è quello di
“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”, per cui il motivo di ricorso deve
specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al
quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per
“fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto
vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè
un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un
fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto
principale), purché controverso e decisivo;
– i vizi di cui innanzi non sussistono quando, in luogo delle
carenze tassativamente previste (che, nel caso di specie, non
vengono concretamente indicate, essendo i motivi carenti sia delle
necessarie specificazioni di concrete regulae iuris violate, sia di fatti
storici pretermessi), la sentenza impugnata faccia emergere mere
difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente
sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dal

5

n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis prima della

giudicante

di

merito,

risolvendosi

i

motivi

di

ricorso

in

un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del

2013);
– al giudice di merito soltanto, infatti, spetta di individuare le fonti
del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza
nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in
discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla
legge, applicando poi ai fatti le norme giuridiche confacenti;
6. su tali premesse, va notato che con i motivi in esame, lungi dal
denunciare violazioni di legge o vizi di motivazione relativi a fatti
storici nei sensi anzidetti, la ricorrente si limita a far valere la non
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito
al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte,
proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei
molteplici dati acquisiti; tali aspetti del giudizio, interni all’ambito
della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non al vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360

6

giudizio di cassazione (in termini, ad es., Cass. sez. U n. 24148 del

1.45kti

11

primo comma n. 5 cod. proc. civ., né tanto meno ai possibili vizi di
violazione di norme di diritto ex n. 3 della medesima disposizione;
sicché i tre motivi in esame si traducono nell’invocata revisione delle
valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a

estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità;
7. segue da quanto innanzi il complessivo rigetto del ricorso
avverso la sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a
favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 4.500 per compensi, oltre spese eventualmente
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.

conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché

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