Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4164 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26538-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

LONGO RAFFAELE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 21/02/2014

udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si
riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Longo Raffaele, esercente l’attività di ingegnere libero professionista, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di
Napoli awerso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio in relazione all’istanza di rimborso della somma
corrisposta per IRAP negli anni 2003 e 2004, ritenuta non dovuta in quanto l’attività in questione era stata
svolta senza l’utilizzo di alcuna organizzazione aziendale e, in particolare, senza lavoratori dipendenti e
senza beni strumentali di rilievo.

Con sentenza depositata il 17-11-08 la CTR Campania rigettava l’appello dell’Agenzia; in particolare la CTR
precisava innanzitutto che presupposto dell’imposta ex art. 2 d.lgs 446/1997 era l’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, e che
(come affermato da Corte Costituzionale 156/2001) nel caso del lavoro autonomo (diversamente
dall’impresa, alla cui nozione è connaturato l’elemento organizzativo) era ipotizzabile un’attività
professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione; rilevava, quindi, che l’attività dei lavoratori
autonomi, quand’anche affiancata da un’organizzazione dagli stessi creata, non poteva mai essere
autonoma, essendo inidonea, senza l’apporto personale del lavoratore, a porre in essere il presupposto di
cui al cit. art. 2; soggiungeva che, nel caso in esame, come evidenziato nella sentenza della CTP, la
professione non poteva svolgersi in assenza del professionista, la cui presenza personale era necessaria per
lo svolgimento dell’attività; rilevava, infine, che la documentazione esibita era idonea a supportare quanto
sostenuto dal contribuente.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; il
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, comma 144, L 662/96 nonché 2,3,8, 27 e 36 d.lgs 446/97, rilevava che la CTR aveva
erroneamente ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, pur in presenza di specifiche censure
sollevate dall’Ufficio in ordine sia all’esistenza di un dipendente e di quattro collaboratori autonomi
(regolarmente retribuiti e pagati per la loro opera) sia all’utilizzazione di beni strumentali.
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione o falsa applicazione (sotto
altro profilo) degli artt. 2 e 3 d.lgs 446/1997, deduceva che erroneamente la CTR, nel verificare la
sussistenza dell’autonoma organizzazione, aveva dato rilievo alla possibilità dell’organizzazione di potere
prescindere dalle prestazioni professionali del titolare, atteso che invece la locuzione “autonomamente

L’adita CTP accoglieva il ricorso.

organizzata”, contenuta nel cit. art. 2, era da riferirsi ai terzi e non certo all’apporto lavorativo del titolare,
che costituiva uno degli elementi che confluivano nell’organizzazione.
Con il terzo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia, rilevava che la CTR, nonostante le specifiche e provate (attraverso il contenuto
delle stesse dichiarazioni del contribuente) contestazioni dell’Ufficio in ordine alla presenza di personale
dipendente-collaboratore e di beni strumentali, aveva immotivatamente ritenuto che il contribuente

Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.
Per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di IRAP, presupposto per
l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l’esercizio
abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi
beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per
l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l’esistenza di
un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata
e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un
apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni
strumentali e/o di lavoro altrui (v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007); in particolare, è stato
anche precisato che “non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in
assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che
l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o che la clientela si rivolga alla struttura in
considerazione delle sue particolari capacità, ovvero che vi sia prevalenza dell’opera del professionista su
altri fattori produttivi” (Cass. 26157/2011).
La CTR, nella gravata sentenza, rilevando che -nel caso del lavoratore autonomo- l’eventuale organizzazione
non sarebbe mai “autonoma”, in quanto di per sé inidonea, senza l’apporto personale del lavoratore, a
porre in essere il predetto presupposto impositivo di cui al citato art. 2 (dovendo farsi sempre riferimento
alla presenza personale del professionista perché l’attività possa svolgersi), non ha fatto corretto uso dei su
menzionati principi; la stessa sentenza, inoltre, nell’esame della prova offerta dal contribuente, si è limitata
a ritenere idonea la documentazione, senza alcuna specifica indicazione degli elementi a supporto, ed è
quindi incorsa nel dedotto vizio motivazionale.
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova
decisione alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazion
spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

avesse adempiuto all’onere della prova di dimostrare l’assenza del requisito dell’organizzazione.

P. q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, alla CTR Campania,
diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in data 30-10-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA